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Sorveglianza speciale con divieto di partecipare a pubbliche riunioni: quali i confini?


La Prima Sezione Penale della Cassazione, con la sentenza n. 23840 dell´8 giugno 2016, ha avuto modo di chiarire quali siano i confini della figura di reato della violazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale che impone al soggetto il divieto di partecipare a pubbliche riunioni o manifestazioni, oggi prevista e punita, nella sua nuova formulazione, dall´art. 75 del D.Lgs n. 159 del 2011.
I Giudici della Cassazione, nel prendere in esame il ricorso proposto dall´imputato avverso la sentenza della Corte di Appello che aveva confermato la sentenza di primo grado con la quale era stato riconosciuto colpevole della violazione della misura di sorveglianza perché era stato rinvenuto tra le bancarelle poste sulla via pubblica in occasione della festa del Patrono, hanno avuto modo di chiarire che la ratio della norma incriminatrice è quella di facilitare il compito delle forze dell´ordine nell´ effettuare il controllo agevole sulla persona sottoposta a misura di sorveglianza in quanto pericolosa. A questo punto richiamando precedenti pronunce della Corte Costituzionale e della Cassazione hanno affermato che non deve considerarsi integrata la fattispecie di reato tutte le volte che il soggetto abbia contatti sociali che costituiscono il normale e quotidiano svolgimento dei rapporti della vita di relazione..
Alla luce di tale principio hanno ritenuto che nel caso concreto il soggetto non doveva ritenersi colpevole per il semplice fatto di essere stato trovato mentre passeggiava lungo le bancarelle seppure in un luogo affollato. Hanno ritenuto infatti che in questa circostanza non veniva meno la possibilità agevole di essere sottoposto a controlli.
Per tale ragione il ricorso veniva accolto e la sentenza impugnata annullata senza rinvio.
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