Può costituire giustificato motivo oggettivo di licenziamento ai sensi dell´art. 3 legge n. 604/66 anche soltanto una diversa ripartizione di date mansioni fra il personale in servizio, attuata a fini di più economica ed efficiente gestione aziendale.
Il principio è stato dichiarato dalla Suprema Corte di Cassazione con Sentenza n. 19185 del 2016 depositata in data 28 settembre.
La questione
Il caso in esame riguardava il licenziamento di un lavoratore avvenuto a seguito della distribuzione delle mansioni dallo stesso svolto tra più lavoratori con conseguente soppressione del suo "posto" di lavoro.
Investita della questione, la Corte d´appello di Roma, in parziale riforma della sentenza di rigetto emessa dal Tribunale capitolino, dichiarava illegittimo il licenziamento intimato dalla società datrice di lavoro nei confronti del prestatore di lavoro ordinandone la riassunzione entro tre giorni o, in mancanza, il pagamento d´una indennità pari a cinque mensilità dell´ultima retribuzione globale di fatto. Rigettava nel resto le domande del lavoratore.
Per la cassazione della sentenza ricorreva la Società in liquidazione .
Il lavoratore resisteva con controricorso.
La decisione
Il Supremo Collegio ha ritenuto in linea di principio legittimo il licenziamento irrogato attenendosi ad un preciso principio di diritto ossia quello secondo il quale: "Può costituire giustificato motivo oggettivo di licenziamento ai sensi dell´art. 3 legge n. 604/66 anche soltanto una diversa ripartizione di date mansioni fra il personale in servizio, attuata a fini di più economica ed efficiente gestione aziendale, nel senso che, invece di essere assegnate ad un solo dipendente, certe mansioni possono essere suddivise fra più lavoratori, ognuno dei quali se le vedrà aggiungere a quelle già espletate: il risultato finale fa emergere come in esubero la posizione lavorativa di quel dipendente che vi era addetto in modo esclusivo o prevalente. In tale ultima evenienza il diritto del datore di lavoro di ripartire diversamente determinate mansioni fra più dipendenti non deve far perdere di vista la necessità di verificare il rapporto di congruità causale fra la scelta imprenditoriale e il licenziamento, nel senso che non basta che i compiti un tempo espletati dal lavoratore licenziato risultino essere stati distribuiti ad altri, ma è necessario che tale riassetto sia all´origine del licenziamento anziché costituirne mero effetto di risulta".
Il ricorso della società datoriale è stato quindi accolto, e la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte d´Appello che, in altra composizione, sarà chiamata a compiere il detto accertamento.
Sentenza allegata
Tutti gli articoli pubblicati in questo portale possono essere riprodotti, in tutto o in parte, solo a condizione che sia indicata la fonte e sia, in ogni caso, riprodotto il link dell'articolo.