Se questo sito ti piace, puoi dircelo così

Dimensione carattere: +

Riforma Cassa Forense, Rosa: "Solidarietà solo a chi ha bisogno, altrimenti non si reggerà l´urto dei numeri"

Paolo Rosa

Il regime previdenziale forense è stato traghettato dalla mutualità alla solidarietà di categoria (Corte Costituzionale 06.05.1997, n. 119) sulla falsariga del sistema vigente per i dipendenti privati - o per meglio dire - il principio di solidarietà non si è sovrapposto al principio mutualistico, ma ha operato da correttivo mitigando il criterio di proporzionalità delle prestazioni ai contributi versati nella misura occorrente per assicurare a tutti gli appartenenti alla categoria mezzi adeguati alle loro esigenze di vita.
Nella seconda metà degli anni ´90 Cassa Forense è stata interessata dal fenomeno della cd. "privatizzazione" delle Casse previdenziali dei liberi professionisti, ovvero la loro trasformazione in persone giuridiche di diritto privato esercenti una funzione pubblica, avviata dall´art. 1, commi 32 e 33, l. n. 537/1993 ed attuata dal d.lgs. n. 509/1994.
Con la privatizzazione Cassa Forense ha volontariamente rinunciato ad ogni intervento dello Stato garantendo l´autofinanziamento e l´equilibrio di bilancio.
Ne consegue che con l´avvenuta privatizzazione lo Stato si è affrancato dagli oneri della previdenza forense scaricati tranquillamente sull´avvocatura italiana.
Benché, sin dalla l. n. 335/1995, fosse prevista la possibilità di optare per il sistema di calcolo contributivo, tanto versi e tanto avrai, ferma la solidarietà categoriale, Cassa Forense è rimasta pervicacemente ancorata al sistema di calcolo retributivo delle prestazioni che, come noto a tutti, è estremamente generoso e quindi crea debito se è vero, com´è vero, che oggi il rapporto tra contributo medio e pensione media per gli avvocati è di 4,34 il che significa che, mediamente, paghi 1 e incassi 4,34.
Questa la situazione certificata dal 4° Rapporto di Itinerari Previdenziali:
«Il rapporto Pensione media/Contributo medio, presenta valori che vanno da 1,41 a 4,34, ovvero la pensione media per tutti gli Enti è più alta del contributo medio. Il record spetta agli Avvocati la cui pensione media è pari a 4,34 volte il contributo medio; seguono Inarcassa, Commercialisti, Ragionieri e Geometri per i quali la pensione media è più di due volte e mezzo il contributo medio. Le altre Casse mantengono un rapporto più basso, in particolare i medici (ENPAM) che presentano una pensione media pari quasi al contributo medio (1,06)».
Il sistema è quindi caratterizzato da una generosità a pioggia e cioè nei confronti di tutti gli iscritti eccezion fatta per i cd. "benefattori del sistema" che sono gli avvocati che dichiarano redditi e volume d´affari molto elevati, largamente sopra il tetto pensionabile, i quali ricevono in prestazioni molto meno di quanto hanno versato ma sono solo 16.898!
È evidente che questo sistema non può reggere l´urto di una popolazione legale che in questi ultimi anni è cresciuta con velocità geometrica ma che, con altrettanta velocità, si è impoverita.
Anche in questa prospettazione si impone una riforma strutturale del sistema previdenziale forense ed una migliore regolamentazione della solidarietà che deve essere indirizzata, non a tutti indistintamente, ma a chi ne abbia effettivamente bisogno così da coniugare la solidarietà con l´equilibrio di bilancio.
La sentenza n. 67/2018 della Consulta. Con la recentissima sentenza n. 67/2018 la Corte Costituzionale, in linea con altri precedenti, ha disegnato, in modo molto efficace, la situazione della previdenza forense che vale la pena di riproporre:
«Il sistema della previdenza forense - quale disciplinato fondamentalmente dalla legge n. 576 del 1980, più volte modificata, e dalla successiva normativa sulla privatizzazione della Cassa, integrata dalla regolamentazione di quest´ultima - è ispirato ad un criterio solidaristico e non già esclusivamente mutualistico, come già riconosciuto dalla giurisprudenza di questa Corte (sentenze n. 362 del 1997, n. 1008 del 1988, n. 171 del 1987, n. 169 del 1986, n. 133 e n. 132 del 1984). Gli avvocati assicurati, che svolgono un´attività libero-professionale riconducibile anch´essa all´area della tutela previdenziale del lavoro, garantita in generale dal secondo comma dell´art. 38 Cost., non solo beneficiano - assumendone il relativo onere con l´assoggettamento al contributo soggettivo ed integrativo (ex artt. 10 e 11 della legge n. 576 del 1980) - della copertura da vari rischi di possibile interruzione o riduzione della loro attività con conseguente contrazione o cessazione del flusso di reddito professionale, ma anche condividono solidaristicamente la necessità che, verificandosi tali eventi, «siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita», come prescritto dal richiamato parametro costituzionale. Ciò rappresenta, non diversamente da parallele forme di previdenza per altre categorie di liberi professionisti, la connotazione essenziale della previdenza forense, quale soprattutto risultante dalla riforma introdotta con la citata legge n. 576 del 1980, e segna il superamento dell´originario e risalente criterio, derivato dalle assicurazioni private, di accantonamento dei contributi in conti individuali per fare fronte, in chiave meramente assicurativa e non già solidaristica, a tali rischi.
Le plurime prestazioni previdenziali previste dalla legge n. 576 del 1980, quali la pensione di vecchiaia (art. 2), quella di anzianità (art. 3), quella di inabilità (art. 4) o di invalidità (art. 5), quella di reversibilità (art. 7), rappresentano le distinte articolazioni di tale solidarietà mutualistica categoriale prescritta dal legislatore con carattere di obbligatorietà in attuazione del precetto costituzionale posto dall´art. 38, secondo comma, Cost. e da ultimo rafforzata dalla legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell´ordinamento della professione forense), nella misura in cui dall´iscrizione agli albi consegue automaticamente la contestuale iscrizione alla Cassa (art. 21, comma 8).
L´abbandono di un sistema interamente disciplinato dalla legge - dopo la trasformazione della Cassa in fondazione di diritto privato, al pari di altre casse categoriali di liberi professionisti, in forza del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 (Attuazione della delega conferita dall´art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 2 1993, n. 537, in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza) - e l´apertura all´autonomia regolamentare del nuovo ente non hanno indebolito il criterio solidaristico di base, che rimane quale fondamento essenziale di questo sistema integrato, di fonte ad un tempo legale (quella della normativa primaria di categoria) e regolamentare (quella della Cassa, di natura privatistica). Con il citato d.lgs. n. 509 del 1994, il legislatore delegato, in attuazione di un complessivo disegno di riordino della previdenza dei liberi professionisti (art. 1, comma 23, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante «Interventi correttivi di finanza pubblica»), ha arretrato la linea d´intervento della legge (si è parlato in proposito di delegificazione della disciplina: da ultimo, Cassazione civile, sezione lavoro, sentenza 13 febbraio 2018, n. 3461), lasciando spazio alla regolamentazione privata delle fondazioni categoriali, alle quali è assegnata la missione di modellare tale forma di previdenza secondo il criterio solidaristico. Rientra ora nell´autonomia regolamentare della Cassa dimensionare la contribuzione degli assicurati nel modo più adeguato per raggiungere la finalità di solidarietà mutualistica che la legge le assegna, assicurando comunque l´equilibrio di bilancio (art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 509 del 1994) e senza necessità di finanziamenti pubblici diretti o indiretti (art. 1, comma 3, del medesimo decreto legislativo.), che sono anzi esclusi (sentenza n. 7 del 2017). È tale connotazione solidaristica che giustifica e legittima l´obbligatorietà - e più recentemente l´automaticità ex lege - dell´iscrizione alla Cassa e la sottoposizione dell´avvocato al suo regime previdenziale e segnatamente agli obblighi contributivi Il criterio solidaristico significa anche che non c´è una diretta corrispondenza, in termini di corrispettività sinallagmatica, tra la contribuzione, alla quale è chiamato l´avvocato iscritto, e le prestazioni previdenziali (ed anche assistenziali) della Cassa. Si ha quindi che l´assicurato, che obbligatoriamente, e da ultimo automaticamente, accede al sistema previdenziale della Cassa (ora fondazione con personalità giuridica di diritto privato), partecipa, nel complesso ed in generale, al sistema delle prestazioni di quest´ultima, il cui intervento, al verificarsi di eventi coperti dall´assicurazione di natura previdenziale, si pone in rapporto causale con l´obbligo contributivo senza che sia necessario alcun più stretto ed individualizzato nesso di corrispettività sinallagmatica tra contribuzione e prestazioni. È questo criterio solidaristico che assicura la corrispondenza al paradigma della tutela previdenziale garantita dall´art. 38, secondo comma, Cost..
In riferimento all´art. 53 Cost. «quella contributiva previdenziale non è una imposizione tributaria vera e propria, di carattere generale, ma una prestazione patrimoniale diretta a contribuire esclusivamente agli oneri finanziari del regime previdenziale dei lavoratori» (sentenza n. 173 del 1986; nello stesso senso sentenza n. 88 del 1995). Si è già ricordato che l´obbligazione contributiva dell´assicurato iscritto alla Cassa trova fondamento nella prescritta tutela previdenziale del lavoro in generale (art. 38, secondo comma, Cost.) e si giustifica nella misura in cui è diretta a realizzare tale finalità, la quale segna anche il limite della missione assegnata alla Cassa. Diversa è l´obbligazione tributaria che si fonda sulla «capacità contributiva» (art. 53, primo comma, Cost.) e che non ha necessariamente una destinazione mirata, bensì si raccorda al generale dovere di concorrere alle «spese pubbliche» e può anche rispondere a finalità di perequazione reddituale nella misura in cui opera il prescritto canone di progressività del sistema tributario (art. 53, secondo comma, Cost.). Stante questa differenziazione, la contribuzione dovuta alla Cassa, fin quando assicura l´adeguatezza dei trattamenti pensionistici alle esigenze di vita, anche con un indiretto effetto di perequazione, non eccede la solidarietà categoriale di natura previdenziale, in quanto «volta a realizzare un circuito di solidarietà interno al sistema previdenziale» (sentenza n. 173 del 2016), né trasmoda in un´obbligazione ascrivibile invece alla fiscalità generale e quindi di natura tributaria».
Pur prendendo atto dell´insegnamento della Corte Costituzionale, per la quale i contributi previdenziali sono prestazioni patrimoniali imposte, cd. parafiscali, resta confermata la non regressività degli stessi e quindi spetterà al Giudice del lavoro, interessato da numerosi ricorsi sulla illegittimità di una contribuzione minima non parametrata al reddito, dare della normativa in questione un´interpretazione costituzionalmente corretta, escludendo la regressività che è nata in altri tempi storici al solo fine di finanziare meglio la pensione minima.
Si avvicinano (24-28 settembre 2018) le elezioni per il rinnovo del Comitato dei Delegati di Cassa Forense.
Bisogna mandare in Cassa Forense colleghi preparati in previdenza e finanza ma anche consapevoli dei problemi che oggi il sistema previdenziale forense pone non essendo più in grado di rispondere all´esigenza di flessibilità che moltissimi iscritti chiedono.
Non sono gli iscritti che debbono adeguarsi al sistema previdenziale forense ma dovrà essere quest´ultimo a saper intercettare i bisogni degli iscritti per realizzare quella uguaglianza sostanziale e non solo formale che sta alla base dello art. 3 del precetto costituzionale.
L´uguaglianza davanti alla legge è detta formale; ma la parte più innovativa dell´art. 3 sta nel secondo comma, laddove si afferma che per rendere effettiva l´eguaglianza fra i cittadini, lo Stato e in questo caso Cassa Forense deve fare interventi che tutelino e migliorino le condizioni delle categorie svantaggiate.
Avvocato Paolo Rosa
Documenti allegati
Dimensione: 604,55 KB

 

Tutti gli articoli pubblicati in questo portale possono essere riprodotti, in tutto o in parte, solo a condizione che sia indicata la fonte e sia, in ogni caso, riprodotto il link dell'articolo.

Nostra compagna la solitudine ma più che abbracci ...
La stangata del Consiglio d´Istituto di Lucca: 3 i...

Cerca nel sito