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Riferimenti normativi: Art. 60 D.P.R. n.600/1973- Art.140 c.p.c.
Focus: L'irreperibilità del contribuente non consente di sfuggire alla notifica di controlli fiscali, quali accertamenti e cartelle di pagamento, purché siano rispettate le condizioni che legittimano la procedura di notifica. Sulla questione inerente il perfezionamento della notifica di atti tributari ad una società per azioni irreperibile si è pronunciata la Corte di Cassazione con ordinanza n. 27035 del 24 ottobre 2018. Per meglio delineare la questione controversa è opportuno procedere alla disamina dei principi generali in materia di notifica di atti tributari a soggetti irreperibili.
Principi generali: Il perfezionamento della notifica è molto importante sia per garantire il soggetto che deve notificare sia per garantire il soggetto che deve ricevere l'atto, che potrebbe trovarsi nella condizione di irreperibilità, anche per ragioni a lui non imputabili.
Premesso che il processo di notifica di atti, accertamenti o pretese tributarie, deve essere garantito per tutti i soggetti, è importante rispettare i requisiti di legittimità necessari per perfezionare le notifiche a soggetti irreperibili. Ai fini fiscali è prevista una diversa disciplina a seconda che vi sia irreperibilità relativa o assoluta del contribuente.
Nell'ipotesi di irreperibilità relativa del contribuente è applicabile soltanto l'art.140 c.p.c., secondo cui la notifica si perfeziona solo a due condizioni: cioè quando è noto il luogo in cui essa debba eseguirsi e nel caso in cui la consegna dell'atto è temporaneamente impossibile, per irreperibilità o incapacità o rifiuto dei soggetti, abilitati a riceverlo (art.139 c.p.c.). Ai sensi dell'art. 140 c.p.c. l'agente notificatore è tenuto a: "depositare la copia dell'atto da notificare nella casa comunale dove la notificazione deve eseguirsi; affiggere l'avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario; infine, dare notizia al soggetto tramite raccomandata con avviso di ricevimento", pena la nullità della notifica stessa (Cass. n. 16817/2012).
Invece, nelle ipotesi di irreperibilità assoluta del contribuente, come nel caso in cui il messo notificatore non reperisca il contribuente che, dalle notizie acquisite all'atto della notifica, risulti trasferito in luogo sconosciuto, è applicabile soltanto l'art. 60, comma 1, lett. e), D.P.R. n. 600/73, che testualmente dispone: "quando nel Comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l'avviso del deposito prescritto dall'art.140 c.p.c., in busta chiusa e sigillata, si affigge nell'albo del comune e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione". Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione la notificazione in tal modo eseguita è valida solo se le ricerche del messo notificatore siano state sufficienti, secondo giudizio di fatto insindacabile in sede di legittimità (Cass.- Sez.Trib. -sent. n. 22677/2007). Rispetto a tali principi nulla ha innovato la sentenza della Corte Costituzionale n.258/2012, la quale nel dichiarare l'illegittimità costituzionale del terzo comma, (oggi quarto comma), dell'art. 26 del D.P.R. 29 n. 602/1973, ovvero la disposizione concernente il procedimento di notifica delle cartelle di pagamento, ha uniformato le modalità di svolgimento di detto procedimento a quelle già previste per la notificazione degli atti di accertamento. Sebbene nessuna norma prescriva quali attività il messo debba effettuare per constatare il trasferimento del contribuente in luogo sconosciuto, dalla relata di notifica deve, comunque, emergere che le ricerche sono avvenute, che sono attribuibili al messo e riferibili alla notifica in esame. L'agente notifi-catore deve, quindi, precisare, a pena di invalidità assoluta della notifica, quale sia stata la causa dell'irreperibilità in tutti i casi di notifiche a soggetti irreperibili.
La notifica a società irreperibile: Ordinanza Corte di Cassazione n. 27035 del 24 ottobre 2018. Non può considerarsi perfezionata la notifica effettuata alla società ex art.60 D.P.R. n.600/73 mediante le generiche informazioni fornite dal custode dello stabile. In tal modo si è espressa recentemente la Suprema Corte nel caso di una società per azioni che ha impugnato un avviso di intimazione di pagamento, notificato dall'agente della riscossione, per omessa notifica della prodromica cartella di pagamento. La cartella di pagamento non notificata scaturiva dall'iscrizione a ruolo dell'IVA, a seguito del controllo automatizzato della dichiarazione per l'anno di imposta 2003. La Commissione tributaria regionale aveva confermato la sentenza di primo grado, sfavorevole al contribuente, ritenendo regolare la notifica della cartella di pagamento, in applicazione dell'art. 60 D.P.R. n. 600/1973, che non prevede l'invio della raccomandata informativa nell'ipotesi, verificatasi nel caso di specie, di irreperibilità assoluta del destinatario.
La società ha sostenuto dinanzi al giudice di legittimità la irregolarità della notifica in quanto " nel caso di specie si verte in ipotesi di irreperibilità relativa, non avendo il messo notificatore svolto ricerche dirette a verificare l'irreperibilità assoluta della società contribuente, ossia che quest'ultima non avesse più né l'abitazione né l'ufficio o l'azienda nel Comune già sede del proprio domicilio fiscale, non potendosi ritenere sufficiente a quel fine la generica dichiarazione da quello acquisita dal portiere dello stabile".
La Suprema Corte ha sostenuto che: «E' illegittima la notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi (nella specie, cartella di pagamento) effettuata ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett. e) del D.P.R.n. 600/73, laddove il messo notificatore abbia attestato la sola irreperibilità del destinatario nel comune ove è situato il domicilio fiscale del contribuente, senza ulteriore indicazione delle ricerche compiute per verificare che il trasferimento non sia un mero mutamento di indirizzo all'interno dello stesso comune, dovendosi procedere secondo le modalità di cui all'art. 140 cod. proc. civ. quando non risulti un'irreperibilità assoluta del notificato all'indirizzo conosciuto, la cui attestazione non può essere fornita dalla parte nel corso del giudizio». Tale principio è stato ribadito dalla recente ordinanza della Corte n. 2877 del 07/02/2018 nel senso che: «In tema di notificazione degli atti impositivi, prima di effettuare la notifica, secondo le modalità previste dall'art. 60, comma 1, lett. e), del D.P.R. n. 600/1973 in luogo di quella ex art. 140 c.p.c., il messo notificatore o l'ufficiale giudiziario devono svolgere ricerche volte a verificare l'irreperibilità assoluta del contribuente, ossia che quest'ultimo non abbia più né l'abitazione né l'ufficio o l'azienda nel Comune già sede del proprio domicilio fiscale. Alla luce di ciò, in applicazione del suddetto principio, la Corte Suprema ha accolto le istanze della società ricorrente cassando la decisione impugnata perché << ha ritenuto insufficiente, al fine della notifica ex art. 60, comma 1, lett. e), del D.P.R. n. 600 del 1973, la dichiarazione acquisita dal portiere dello stabile, ove era ubicato il domicilio fiscale della società contribuente, di non conoscere la predetta società. Anzi la dichiarazione del portiere avrebbe dovuto indurre l'ufficiale notificante a compiere le verifiche necessarie per accertare se l'indicazione del domicilio della società destinataria dell'atto era corretta o se lo stesso non fosse mutato. Verifiche nella specie del tutto omesse >>.
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Il mio nome è Carmela Patrizia Spadaro. Esercito la professione di Avvocato nel Foro di Catania. Sin dal 1990 mi sono occupata di diritto tributario formandomi presso la Scuola Tributaria "Ezio Vanoni" - sez.staccata di Torino.. Sono anche mediatore iscritta all'Albo della Camera di mediazione e conciliazione del Tribunale di Catania dal 2013. Da alcuni anni mi occupo di volontariato per la tutela dei diritti del malato. Nel tempo libero coltivo I miei hobbies di fotografia e pittura ad olio.