I Giudici della Quarta Sezione Penale della Cassazione, con la sentenza n. 26581 del 27 giugno 2016, hanno ribadito il principio consolidato in giurisprudenza, secondo il quale è ammesso il ricorso per saltum in Cassazione al P.M. contro le sentenze di proscioglimento emesse dal Giudice di Pace in quanto inappellabili. Ciò trova il proprio fondamento nella previsione normativa di cui all´art. 36 del D.Lgs. n. 274 del 2000 e dell´art. 608 c.p.p.
Nel caso di specie, il PM con il ricorso proposto direttamente in Cassazione, censurava la sentenza di proscioglimento impugnata per contraddittoria e manifestamente illogica nella sua motivazione in quanto non si era tenuto in debito conto gli elementi di prova emersi nel giudizio di primo grado inerenti al cattivo funzionamento di un ascensore condominiale. Infatti a causa del cattivo funzionamento dell´ascensore la parte offesa del reato aveva subito delle lesioni per cui erano stati chiamati a rispondere penalmente per il reato di lesioni colpose, i responsabili della tenuta in efficienza dell´ascensore condominiale.
La Cassazione ritendo fondato il ricorso provvedeva ad annullare la sentenza di proscioglimento emessa dal Giudice di pace disponendo il rinvio ad altro Giudice di Pace
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