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Sezioni Unite: Tia è tributo, non soggetta ad IVA. Sentenza apre porte a rimborsi utenti

Lo hanno dichiarato le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, ribadendo peraltro il contenuto di alcune pronunce della Corte Costituzionale (n. 238/2009 e n. 64/2010) con la recentissima Sentenza n. 5078, depositata il 15/3/2016.
La vicenda che ha portato alla decisione delle Sezioni Unite ha tratto origine dal ricorso di un gestore pubblico il cui thema decidendum era costituito dalla sussistenza o meno di una relazione sinallagmatica tra il servizio di smaltimento rifiuti e la controprestazione a carico degli utenti di quel servizio. Secondo la prospettazione del ricorrente, la determinazione della controprestazione non sarebbe ricollegabile all´esistenza del sinallagma contrattuale, come ritenuto dal giudice di merito in patente violazione dei principi discendenti dalla Sesta direttiva Iva elaborata dalla Corte di Giustizia CE.
Con la pronuncia in commento, le Sezioni Unite hanno invece ritenuto che la tariffa non può essere assoggettata a IVA in considerazione della sua natura tributaria.
Il rapporto instaurato inter partes (tra gestore e utente) non ha infatti natura volontaria, contrariamente a quelli soggetti all´imposta sul valore aggiunto che si applicano ai contratti di acquisizione di beni o servizi dietro un corrispettivo.
E´ opportuno segnalare che, sulla questione, si erano succeduti pronunciamenti di segno opposto.
Tra questi, la Risoluzione n. 25/E del 5/2/2003 dell´A.E., con cui era stata affermato l´assoggettamento della TIA a IVA, e la Risoluzione 250/E del 17/6/2008, con cui tale orientamento era stato ribadito. La questione era stata risolta in senso diametralmente opposto dalla Giurisprudenza con la Sentenza della Consulta n. 238/2009 e con le ordinanze n. 300/2009 e n. 64/2010. Non solo: anche la Corte di Cassazione con sentenza n. 8313/2010 si era fatta assertrice della natura tributaria.
Con Circolare del 11/11/2010, il MEF - Dipartimento delle Finanze aveva comunque ribadito la natura non tributaria della Tia.
La pronuncia in commento apre adesso le porte alle procedure di rimborso agli utenti.

 

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