Le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno affermato che, nel procedimento davanti al giudice di pace, dopo l´esercizio dell´azione penale, Ia mancata comparazione in udienza della persona offesa, ritualmente citata ancorche irreperibile, non e di per se di ostacolo alia dichiarazione di particolare tenuita del fatto, in quanta l´opposizione prevista come condizione ostativa dall´art. 34 comma 3 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, deve essere necessariamente espressa e non puo essere desunta da atti o comportamenti che non abbiano il carattere di una formale ed inequivoca manifestazione di volonta in tal senso.
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