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Sezioni Unite: in appello assoluzione senza rinnovazione istruttoria

Il giudice di appello che ribalta una sentenza di condanna "trasformandola" in assoluzione non è tenuto a rinnovare il dibattimento, riascoltando i testimoni che hanno fatto dichiarazioni decisive in primo grado. La facoltà di evitare il passaggio impone però il dovere di motivare l´assoluzione in modo puntuale e adeguato, fornendo una razionale giustificazione dei motivi che hanno portato il giudice di seconda istanza a prendere le distanze dalla scelta fatta dal Tribunale. Le Sezioni unite della Corte di Cassazione hanno reso noto, con un´ informazione provvisoria, la soluzione adottata in merito al dovere o meno di rinnovare l´esame dei testi chiave. Resta fermo, ovviamente il potere del giudice di rinnovare, «ove occorra» la prova dichiarativa, ritenuta fondamentale in base all´articolo 603 del Codice di procedura penale. Il Supremo collegio si era espresso con la sentenza 27620 nel 2016 affermando il dovere di risentire i soggetti determinanti solo nel caso della cosiddetta reformatio in peius e dunque quando si passa dall´assoluzione alla condanna. Maglie più larghe invece quando il verdetto è favorevole al reo. La questione era finita sul tavolo delle Sezioni unite, per evitare l´ accentuarsi di contrasti, su una questione della massima importanza, dopo che, con la sentenza 41571 del 15 settembre 2017, la Cassazione aveva affermato la necessità di usare lo stesso criterio sia quando in appello si assolve sia quando si condanna, se c´ è uno scollamento con il primo grado. Una parità di trattamento imposta, secondo la sentenza 41571, dall´articolo 6 della Convenzione nel rispetto dei diritti della parte offesa. La volontà del legislatore di dare al processo una veste "triadica", assicurando alla vittima del reato un´ ampia possibilità di partecipazione emerge, avevano fatto notare i giudici, anche dal nuovo codice di rito. In sede di redazione della legge 103/2017 è stato, infatti, accantonato, in nome della ricerca della verità, il dubbio sull´incompatibilità della persona offesa costituita parte civile a testimoniare, in quanto possibile portatrice di un interesse personale. Ovviamente il dovere di rinnovare il dibattimento vale solo nel caso in cui si possa parlare effettivamente di diversa valutazione della prova dichiarativa e dunque non quando la divergenza sia il risultato di un errore "revocatorio", di un´ omissione, invenzione o falsificazione. Il primo presidente aveva preso atto del contrasto che il verdetto creava con le sentenze delle Sezioni unite 27620/2016 e 18620/2017 che avevano limitato l´ esigenza di una nuova istruzione al solo ribaltamento dell´ assoluzione. Un indirizzo al quale i giudici si sono riallineati. Per sapere con quali argomenti sarà necessario attendere il deposito della sentenza. (da Il Sole 24Ore del 03/01/2018)


 

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