Le Sezioni Unite, nel precisare che l´immunità dalla giurisdizione civile degli Stati esteri per atti iure imperii costituisce una prerogativa (e non un diritto) riconosciuta da norme consuetudinarie internazionali, il cui ingresso per i delicta imperii è precluso nel nostro ordinamento a seguito della sentenza della Corte cost. n. 238 del 2014, hanno affermato che, ai fini dell´exequatur della sentenza straniera di condanna di uno Stato al risarcimento dei danni per crimini in violazione dello jus cogens, è necessario che il giudice straniero autore della decisione sia munito di competenza internazione, per la cui determinazione occorre fare riferimento ai criteri stabiliti dal codice di procedura civile.
Presidente: G. Santacroce
Estensore: A. Giusti
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