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Separazione, utilizzabili in giudizio file audio raccolti a insaputa altra parte o ad essa sottratti ?

Si tratta di uno dei quesiti più ricorrenti, e dibattuti, soprattutto nei giudizi di separazione tra coniugi: può una parte utilizzare, ai fini probatori e per sostenere le proprie domande, materiali raccolti all´insaputa dell´altra, o, addirittura, sottratti all´altra parte, o tale produzione è inammissibile ai fini processuali ?
Tali quesiti hanno trovato una decisa risposta dalla Suprema Corte di Cassazione che, con ordinanza 8/11/2016 n. 22677, ha affermato che nel giudizio di separazione giudiziale dei coniugi è infondata la doglianza relativamente alla mancata acquisizione da parte del giudice di alcuni file audio di proprietà della controparte, provanti il condizionamento esercitato da quest´ultima sui figli. Infatti, è inutilizzabile, ai fini della prova, il materiale raccolto illecitamente, mediante sottrazione fraudolenta all´altra parte processuale che ne era in possesso.
L´antefatto
Il pronunciamento della Suprema Corte ha tratto origine da una vicenda processuale culminata in primo grado in una sentenza del Tribunale di Pistoia, che, decidendo il giudizio di separazione tra i due coniugi, respingeva le reciproche domande di addebito della separazione, disponeva l´affido condiviso dei figli con domiciliazione prevalente presso il padre ed incontri protetti tra la madre e gli stessi, ponendo a carico del marito e in favore della moglie un assegno mensile di mantenimento di Euro 1.800,00.
Tale sentenza veniva appellata da una delle parti (il marito), che chiedeva l´affidamento esclusivo dei figli, la disposizione di incontri protetti della madre con i tre figli, una volta ogni due settimane, e l´addebito della separazione alla ex partner.
Questa, a propria volta, appellava anch´essa la sentenza del Tribunale, chiedendo che la separazione fosse addebitata al marito, che i figli fossero affidati ai servizi sociali, e che fosse posto a carico del coniuge un assegno di Euro 3.000,00 in suo favore.
La Corte d´appello di Firenze respingeva entrambe le domande di addebito, disponeva l´affidamento esclusivo dei figli al padre, disponeva incontri protetti madre-figli e confermava nel resto l´impugnata sentenza.
La donna proponeva a questo punto ricorso in Cassazione, e con la sua prima censura lamentava che la Corte avesse violato l´art. 2712 c.c. per non aver acquisito come materiale probatorio alcuni file audio, pervenuti a lei in forma anonima, che contenevano la prova dei condizionamenti che il marito esercitava sui figli.
La decisione della Cassazione
Decidendo in ordine alla censura in esame, la Corte, quanto alla lamentata non utilizzazione dei files audio con relativa traduzione giurata, già di "proprietà" del marito della donna, e a lui sottratti e inviati anonimamente al difensore della stessa, ha affermato, come già il giudice del merito, che tali materiali non potessero essere utilizzati, in quanto raccolti illecitamente, dichiarando altresì infondato l´assunto della ricorrente circa la utilizzabilità in un giudizio civile, e a differenza del giudizio penale, del materiale probatorio acquisito mediante sottrazione fraudolenta alla parte processuale che ne era in possesso.
Da qui, il rigetto del ricorso con la compensazione delle spese tra le parti

Segue testo Sentenza

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio - Presidente -

Dott. GENOVESE Francesco Antonio - Consigliere -

Dott. BISOGNI Giacinto - rel. Consigliere -

Dott. DE CHIARA Carlo - Consigliere -

Dott. MERCOLINO Guido - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso proposto da:

V.A.B.A.L., elettivamente domiciliata in Roma, via Celimontana 38, presso lo studio dell´avv. Paolo Panariti, dal quale è rappresentata e difesa unitamente all´avv. Barbara Vittiman giusta procura speciale a margine del ricorso;

- ricorrente -

nei confronti di:

G.R., elettivamente domiciliato in Roma, viale delle Milizie 114, presso lo studio dell´avv. Luigi Parenti, dal quale è rappresentato e difeso unitamente all´avv. Sibilla Santoni, giusta procura speciale a margine del controricorso che dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al processo al fax n. 06/3728993 e alla p.e.c. luigiparenti(at)ordineavvocatiroma.org;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 183/2014 della Corte di appello di Firenze, emessa il 17 gennaio 2014 e depositata il 30 gennaio 2014, n. R.G. 1321/2013;

Rilevato che in data 12 maggio 2016 è stata depositata relazione ex art. 380 bis c.p.c. che qui si riporta.

Svolgimento del processo

1. Il Tribunale di Pistoia, con sentenza del 12/19 marzo 2013, decideva in via definitiva il giudizio tra G.R. e V.A.B.A.L. e respingeva le reciproche domande di addebito della separazione, disponeva l´affido condiviso della prole con domiciliazione prevalente presso il padre, disponeva incontri protetti tra la madre e i figli N. e C., regolava gli incontri tra la madre e il figlio U., poneva a carico del marito e in favore della moglie un assegno mensile di mantenimento di Euro 1.800,00.

2. Ricorreva in appello G.R. e chiedeva l´affidamento esclusivo dei figli, la disposizione di incontri protetti della madre con i tre figli, una volta ogni due settimane, e l´addebito della separazione alla signora V.A..

3. V.A.B.A.L. proponeva a sua volta appello incidentale e faceva istanza alla Corte territoriale affinchè addebitasse la separazione al marito, affidasse i tre figli al Servizio Sociale con collocamento in luogo diverso dalla dimora di entrambi i genitori e ponesse a carico del marito un assegno di Euro 3.000,00 in suo favore.

4. La Corte d´appello di Firenze respingeva entrambe le domande di addebito, disponeva l´affidamento esclusivo dei figli al padre, disponeva incontri protetti madre-figli e confermava nel resto l´impugnata sentenza.

5. Ricorre per Cassazione V.A.B. con tre motivi di impugnazione:

a) omessa motivazione circa un fatto decisivo del processo violazione dell´art. 2712 c.c. - insufficiente e contraddittoria motivazione - violazione dell´art. 345 c.p.c.. La ricorrente ritiene che la Corte abbia violato l´art. 2712 c.c. per non aver acquisito come materiale probatorio alcuni file audio, di proprietà del signor G. e pervenuti in forma anonima alla ricorrente, che contenevano la prova dei condizionamenti che il signor G. esercita sui figli. Lamenta inoltre la ricorrente che la Corte di appello ha valutato e basato la propria decisione sulla relazione della dottoressa P. acquisita irritualmente agli atti e quindi inutilizzabile nel processo.

b) violazione dell´art. 155 c.c. - contraddittorietà della motivazione. La ricorrente ritiene che li Giudice d´appello, nel derogare al regime ordinario di affidamento condiviso della prole, avrebbe dovuto fornire una motivazione più corposa e convincente.

c) violazione dell´art. 155 c.c., comma 6 insufficienza di motivazione. La ricorrente censura la Corte territoriale per non aver valutato gli elementi di prova relativi al maggior reddito del signor G. e per aver respinto il suo appello incidentale, motivando solamente che non vi era prova che i redditi del G. fossero diversi e maggiori di quelli documentati.

6. G.R. si difende con controricorso e propone a sua volta ricorso incidentale basato su un unico motivo: omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti - art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Lamenta il ricorrente incidentale l´omessa valutazione dei comportamenti gravemente aggressivi della V.A. che avrebbero dovuto indurre la Corte di appello ad accogliere la domanda di addebito proposta nei suoi confronti.

Motivi della decisione

7. I motivi del ricorso principale appaiono inammissibili perchè incompatibili con il nuovo disposto dell´art. 360 c.p.c., n. 5. Anche relativamente alle dedotte violazioni di legge deve rilevarsi come in realtà le censure si sostanziano in una richiesta di nuova valutazione in ordine al merito della causa. Quanto alla lamentata non utilizzazione dei files audio con relativa traduzione giurata, già di "proprietà" del G. e a lui sottratti e inviati anonimamente al difensore della V.A., va rilevata la implicita motivazione della Corte di appello con riferimento a quanto già affermato dalla sentenza di primo grado in tema di inutilizzabilità del materiale probatorio raccolto illecitamente e con riferimento altresì alla irrilevanza delle conversazioni fra i coniugi nel contesto delle acquisizioni probatorie di cui la Corte distrettuale ha potuto disporre al fine di decidere sul regime di affidamento dei figli. Per altro verso non sembra fondato l´assunto della ricorrente circa la utilizzabilità in un giudizio civile, e a differenza del giudizio penale, del materiale probatorio acquisito mediante sottrazione fraudolenta alla parte processuale che ne era in possesso. Quanto alla utilizzabilità della consulenza P. la Corte di appello ha rilevato che la relazione P. è stata allegata a quella dei Servizi Sociali e come tale era comunque acquisibile alla valutazione del giudice ai fini di una decisione connotata dal rilievo pubblicistico perchè diretta alla realizzazione della miglior tutela nel superiore interesse dei minori coinvolto nella controversia.

8. Anche il ricorso incidentale è inammissibile perchè non conforme ai requisiti richiesti dal nuovo testo dell´art. 360 c.p.c., n. 5. Il ricorrente incidentale lamenta un´omessa valutazione del tutto insussistente perchè la Corte di appello ha chiaramente affermato l´irrilevanza del fatti successivi all´(OMISSIS) quando ormai la crisi matrimoniale e la decisione di richiedere la separazione era definitivamente maturata e ha rilevato la mancata deduzione di fatti anteriori a tale periodo.

9. Sussistono pertanto i presupposti per la trattazione della controversia in camera di consiglio e se l´impostazione della presente relazione verrà condivisa dal Collegio per la dichiarazione di inammissibilità, o eventualmente il rigetto, di entrambi i ricorsi.

La Corte, lette le memorie difensive depositate dalle parti che non apportano ulteriori elementi di valutazione;

ritenuta condivisibile la relazione sopra riportata e pertanto ritiene che i ricorsi debbano essere respinti con compensazione delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta i ricorsi. Compensa le spese del giudizio di cassazione. Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale e del ricorrente incidentale, dell´ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale e per quello incidentale, a norma dell´art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 1 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2016

 

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