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Sentenza n. 48943 ud. 03/12/2015 - deposito del 10/12/2015

La Sesta Sezione ha affermato che, anche quando l’estradando abbia già anteriormente prestato il consenso, la decisione sulla sua consegna da parte della Corte di Appello deve essere sempre preceduta dalla celebrazione della udienza in camera di consiglio, trattandosi di forma procedimentale inderogabilmente richiesta dall’art. 14, comma 4, legge n. 69 del 2005 e non rinunciabile dall’interessato.

 

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