In tema di sospensione del procedimento con messa alla prova, la Seconda Sezione della Corte di cassazione ha affermato che, qualora la richiesta di sospensione formulata nel corso dell´udienza preliminare venga rigettata dal g.u.p., l´imputato può impugnare tale decisione con ricorso per cassazione ovvero può riproporre la richiesta nel giudizio, prima dell´apertura del dibattimento, essendogli invece preclusa la facoltà di reiterare la richiesta prima della conclusione dell´udienza preliminare.
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