
La Quarta sezione ha affermato che, in caso di estinzione del reato di guida in stato di ebbrezza per messa alla prova ex art. 168 bis cod. pen., il giudice penale non può applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, che è invece rimessa alla competenza del Prefetto ai sensi dell´art. 224 C.d.S.
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