In materia di responsabilità civile dei magistrati, la sopravvenuta abrogazione dell’art. 5 della legge 13 aprile 1988, n. 117 – ad opera dell’art. 3, comma 2, della legge 27 febbraio 2015, n. 18 – non esplica efficacia retroattiva, sicché l’ammissibilità della domanda di risarcimento danni cagionati nell’esercizio di funzioni giudiziarie, proposta sotto il vigore della norma abrogata, deve essere delibata alla stregua della disciplina previgente.
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