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Sentenza n. 24823 del 09/12/2015

Le Sezioni Unite, a soluzione di una questione di massima di particolare importanza, hanno affermato il principio secondo il quale in capo all’Amministrazione finanziaria solo per i tributi “armonizzati” sussiste un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, la cui violazione comporta l’invalidità dell’atto purché il contribuente abbia assolto all’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un’opposizione meramente pretestuosa, mentre per i contributi “non armonizzati” non è rinvenibile, nella legislazione nazionale, un analogo generalizzato vincolo, sicché esso sussiste solo per le ipotesi in cui risulti specificamente sancito.

 

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Sentenza n. 24822 del 09/12/2015
Unione di Comuni e acquisizione di beni e servizi

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