L´individuazione dei presupposti per l´applicabilità del rito di cui all´art. 1, commi 47 e seg., l. n. 92 del 2012 rientra nei poteri-doveri del giudice, in quanto detto rito integra una tecnica di tutela volta ad abbreviare i tempi per la decisione definitiva, ogni qual volta la domanda abbia ad oggetto l´impugnativa di un licenziamento rientrante nelle ipotesi di cui all´art. 18 della l. n. 300 del 1970, non potendo il lavoratore licenziato rinunciare al rito speciale, non essendo la specialità prevista nel suo esclusivo interesse.
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