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Sentenza n. 22810 del 09/11/2015

In tema di accertamento tributario, la Sezione Tributaria ha affermato, che ai sensi dell´art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973, l´atto deve essere sottoscritto, a pena di nullità, dal capo dell´ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato (e, cioè, da un funzionario di area terza di cui al contratto del comparto delle agenzie fiscali per il quadriennio 2002-2005), di cui non è richiesta la qualifica dirigenziale, sicché non incide sulla sua validità la declaratoria d´incostituzionalità dell´art. 8, comma 24, del d.l. n. 16 del 2012, convertito nella legge n. 44 del 2012.

 

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