In materia di impugnazione di sentenza dichiarativa di fallimento, per il perfezionamento della notificazione telematica deve aversi riguardo unicamente alla sequenza procedimentale prevista dalla legge e, quindi, alla ricevuta di accettazione, che fornisce la prova dell´avvenuta spedizione di un messaggio di posta elettronica certificata, e alla ricevuta di avvenuta consegna, che fornisce la prova che un messaggio leggibile è giunto all´indirizzo dichiarato dal destinatario, mentre non ha rilievo l´annotazione con la quale il cancelliere abbia invitato il creditore istante - prima ancora che il sistema generasse la ricevuta di avvenuta consegna - ad attivare il meccanismo sostitutivo previsto dall´art. 15, comma 3, l.fall.
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