Se questo sito ti piace, puoi dircelo così

Dimensione carattere: +

Sentenza n. 19131 del 28/09/2015

La Seconda Sezione civile ha ribadito il principio secondo il quale. in tema di condominio, le maggioranze necessarie per approvare le deliberazioni sono quelle inderogabilmente previste dalla legge, ai fini sia del conteggio del "quorum" costitutivo che di quello deliberativo, ed includono anche i condomini in potenziale conflitto di interesse con il condominio, che possono astenersi dall´esercitare il diritto di voto, ferma la possibilità, per ogni partecipante, di adire l´autorità giudiziaria per impossibilità di funzionamento del collegio in caso di mancato raggiungimento della maggioranza necessaria.

 

Tutti gli articoli pubblicati in questo portale possono essere riprodotti, in tutto o in parte, solo a condizione che sia indicata la fonte e sia, in ogni caso, riprodotto il link dell'articolo.

Sentenza n. 19142 del 28/09/2015
La Cassazione: incandidabili gli amministratori di...

Cerca nel sito