I giudici della Terza Sezione Penale della Cassazione con la sentenza n. 24410 del 13 giugno 2016, hanno affermato che per poter effettuare interventi di ristrutturazione su un immobile sottoposto a vincolo paesaggistico, non è sufficiente l´avvio dei lavori con la procedura S.C.I.A., ma occorre preventivamente chiedere l´autorizzazione alla Regione.
Infatti nell´esaminare il ricorso proposto dalla difesa degli imputati, con il quale è stata impugnata la sentenza della Corte di Appello che aveva confermato la sentenza di condanna emessa dal primo giudice, la Corte di Cassazione ha stabilito che per potere effettuare un intervento edilizio di ristrutturazione in zona di vincolo paesaggistico ambientale, occorre munirsi preventivamente all´avvio della S.C.I.A., dell´autorizzazione paesaggistica. Non così se i lavori fossero stati manutenzione ordinaria o straordinaria, di consolidamento o restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l´aspetto esteriore degli edifici.
Nel caso di specie gli interventi effettuati sono stati qualificati dai giudici di merito, di ristrutturazione e non come sostenuto dalla difesa, di manutenzione straordinaria. Da qui la conferma della sentenza impugnata da parte dei giudici di legittimità ed il rigetto del ricorso proposto.
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