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Se con il manico di una scopa si procurano lesioni, la stessa va considerata arma impropria

I Giudici della Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione penale, con la sentenza, n. 54148 del 20 dicembre 2016 hanno affermato che le lesioni procurate con colpi di manico di scopa devono essere considerate aggravate, per l´uso di arma impropria.
La vicenda riguarda una persona che, chiamata a rispondere del reato di lesioni volontarie ex art 582 c.p., per l´intervenuta remissione della querela, veniva emessa dal Giudice di Pace sentenza di non luogo a procedere, per essere venuta meno una condizione di procedibilità dell´azione .
Avverso la pronuncia del Giudice di Pace, proponeva ricorso in Cassazione il PG presso la Corte di Appello competente per territorio, con il quale chiedeva l´annullamento della sentenza impugnata in quanto si eccepiva la competenza del Giudice di Pace a poter decidere il procedimento ove il reato contestato sarebbe dovuto essere quello di lesioni aggravate e non di lesioni semplici. Infatti il ricorrente sosteneva che dalla contestazione indicata nel capo di imputazione, anche se solo nella descrizione del fatto e non anche in diritto, emergeva che le lesioni riportate dalla parte offesa dovevano essere qualificate aggravate perché causate a mezzo dell´uso di un arma impropria (manico di scopa)
I Giudici della Corte di Cassazione hanno ritenuto il ricorso fondato in ordine a tale rilievo mosso dal PG della Corte dei Appello. Gli stessi infatti hanno ritenuto, in forza della contestatazione all´imputato del fatto, così come descritto nel capo di imputazione, di qualificare il fatto come lesioni aggravate ex art 582 c.p. comma 2 n. 2 per essere state le lesioni, cagionate con l´uso di un manico di una scopa, da considerarsi a tutti gli effetti arma impropria.
I Giudici di legittimità hanno poi evidenziato che in tema di lesioni personali, la circostanza aggravante del fatto commesso con armi improprie, ricorre tutte le volte in cui l´autore utilizzi qaulsiasi oggetto o strumento , ai sensi di quanto stabilito dall´art. 4 comma 2 della legge n. 110 del 1975, che, nelle circostanze di tempo e di luogo in cui sia portato, sia potenzialmente utilizzabile per l´offesa della persona (Sez. 5, n. 27768 del 15/04/2010).
Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio ma con la trasmissione degli atti alla Procura presso il Tribunale competente per quanto di competenza
Si allega sentenza

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