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Scuole paritarie e mobilità, si alla valutazione dei servizi pre-ruolo

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Nella sentenza n. 545 del 15 gennaio 2019, all'attenzione del TAR Lazio è stata sottoposta la questione relativa al servizio pre-ruolo prestato dai docenti nelle scuole paritarie. In buona sostanza, i Giudici amministrativi sono stati chiamati a rispondere alla seguente domanda: "Il mancato riconoscimento di tale servizio da parte del Ministero, nell'ambito delle procedure di mobilità per l'anno scolastico 2018-2019, è legittimo?". A loro avviso, no.

Ma ripercorriamo nel dettaglio la questione sottoposta al TAR.

I fatti di causa.

I ricorrenti lamentano che il Ministero nelle "note comuni alle tabelle dei trasferimenti a domanda e d'ufficio e dei passaggi dei docenti delle scuole dell'infanzia, primaria secondaria di I grado e degli istituti di istruzione secondaria di II grado ed artistica e del personale educativo" non ha riconosciuto il servizio pre-ruolo svolto nelle scuole paritarie valutabile ai fini della ricostruzione di carriera. Secondo i ricorrenti tale mancato riconoscimento è illegittimo.

Il caso è giunto dinanzi al TAR Lazio.

La decisione del TAR.

Innanzitutto, appare opportuno evidenziare che il servizio pre-ruolo è quel servizio che viene svolto dal docente prima che lo stesso sia inserito nel ruolo ordinario. Il riconoscimento di tale servizio è importante ai fini della ricostruzione della carriera, sia sotto il profilo giuridico che sotto il profilo economico. Ciò premesso, tornando alla questione sottoposta all'attenzione dei Giudici amministrativi, è necessario partire dall'esame della Legge n. 62/2000 ("Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione"). In forza di tale legge:


  • il sistema di istruzione italiano è costituito sia da scuole statali che da scuole paritarie private;
  • le scuole paritarie, sebbene private, comunque svolgono un servizio pubblico;
  • in considerazione del fatto che le scuole paritarie svolgono un servizio pubblico, dette scuole, al fine di ottenere la parità, sono i) soggette a una serie di controlli e ii) destinatarie di rigide prescrizione.

In punto, si fa rilevare che la circolare ministeriale n.31/2003 ha stabilito che al fine di ottenere la parità, gli istituti scolastici privati devono:

  • "dichiarare che il personale docente è munito del titolo di abilitazione all'insegnamento";
  • "dichiarare che i contratti individuali di lavoro per il personale docente della scuola sono conformi ai contratti collettivi di settore".

Attraverso questa procedura si raggiunge una omogeneità tra il servizio d'insegnamento svolto nelle scuole statali e quello alle dipendenze degli istituti privati paritari. Una volta ottenuta la parità, i servizi offerti dalle scuole private sono equiparati a quelli offerti dalle scuole statali. Questo è confermato dal D.L. n. 255/2001, che all'art. 2, comma 2, ha espressamente preso atto della suddetta equiparazione, disponendo che "i servizi di insegnamento prestati dal 1° settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali". Da questo quadro normativo, a parere dei Giudici amministrativi, appare evidente che tali norme trovano applicazione sia alla formazione delle graduatorie che alla valutazione di questo servizio ai fini della mobilità. 

 Circostanza, questa, confermata dalla Ragioneria Generale dello Stato che, con nota n.0069064 del 4 agosto 2010, ha riconosciuto come la l. 62/2000 non abbia cambiato nulla in materia di riconoscimento dei servizi pre-ruolo; servizi, questi, che, pertanto, sono valutabili anche ai fini della mobilità. Sulla questione sono intervenute anche:

  • la giurisprudenza amministrativa che ha espressamente affermato che "le tabelle di valutazione relative alla procedura di mobilità del personale docente di cui all'ordinanza ministeriale n. 241 del 2016, nella parte in cui prevedono l'attribuzione di tre punti per ciascun anno di servizio pre-ruolo prestato nelle sole scuole statali, pareggiate e parificate, escludendo e considerando non valutabile il servizio pre-ruolo svolto presso le scuole paritarie, sembrano porsi in contrasto con il principio di parità di trattamento (tra le due categorie di istituzioni scolastiche) stabilito dalla legislazione statale";
  • la giurisprudenza del lavoro che ha confermato il principio generale di equiparazione tra il servizio prestato nelle scuole pubbliche e quello prestato nelle scuole paritarie.

Con l'ovvia conseguenza che l'esclusione dell'attribuzione di punteggio, in sede di mobilità, per il servizio d'insegnamento svolto negli istituti paritari dovrà ritenersi illegittima. Un'interpretazione contraria sarebbe in contrasto con i principi di eguaglianza e d'imparzialità dell'amministrazione. E ciò a maggior ragione ove si consideri che non sussiste alcun motivo per operare una discriminazione in sede di mobilità tra servizi aventi per legge la medesima dignità e le medesime caratteristiche. Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, pertanto, il TAR Lazio, nel caso di specie, ritenendo fondate le ragioni dei ricorrenti, ha accolto il loro ricorso.


 

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