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Scelta dei medici di base: se Asl è pluricomunale, non può essere limitata ai sanitari di un solo Comune

Il principio è stato stabilito dal Consiglio di Stato, Sez. III, con sentenza 10 febbraio 2016 n. 565.
Il Collegio si è così espresso sull´appello ad una sentenza del Tar Calabria - sede di Catanzaro - con la quale il predetto Tribunale aveva respinto il ricorso dell´appellante avverso il provvedimento regionale con cui si era limitata la facoltà di scelta degli assistiti in favore dei medici di medicina generale ai più ristretti elenchi dei Distretti in cui è stata suddivisa la ASP di Reggio Calabria, cioè in sostanza ad un ambito territoriale più circoscritto, rispetto a quello su cui insiste l´azienda Sanitaria.
L´appellante, con il proprio ricorso in appello, aveva contestato la sentenza del giudice di primo grado, ed in particolare la circostanza secondo cui la determinazione regionale fosse stata adottata in conformità alla normativa di riferimento - art 25 L. n. 833 del 1978 e art. 19 e 26 D.P.R. n. 270 del 2000 di approvazione dell´accordo collettivo - in quanto il principio della libera scelta del medico da parte dell´assistito, sarebbe stato prevalente rispetto ad una clausola dell´accordo che ne impedisse la concreta applicazione, almeno in mancanza di reali esigenze di natura organizzativa.
Il Collegio ha ritenuto fondata la tesi dell´appellante.
Premesso che per giurisprudenza costante (CdS sez III n. 128/2012), la scelta del medico di base da parte dell´assistito è regolata dal principio della fiducia personale, e che tale libertà di scelta non è illimitata, ma deve collegarsi con l´ambito territoriale di riferimento che ordinariamente coincide con quello della ASL di appartenenza, il Consiglio di Stato ha rilevato che nei grandi Comuni ove operano più ASL l´ambito territoriale coincide con una frazione del comune stesso, mentre nel caso in cui la ASL sia pluricomunale, non appare ammissibile un potere di scelta infracircoscrizionale, cioè ristretto ad una parte soltanto del territorio su cui insiste l´Azienda Sanitaria, in quanto ciò verrebbe a comportare una evidente disparità di trattamento tra cittadini e sanitari di grossi centri e quelli residenti in piccoli comuni ai quali ultimi, cioè ai sanitari, verrebbe attribuito un bacino di utenza più limitato.
Avuto riguardo all´ambito territoriale considerato, Palazzo Spada ha quindi concluso che esigenze interne, pur legittime, di natura organizzativa, non possono riconnettersi alla residenza anagrafica dei medici di base e condurre alla creazione di "Distretti infracircoscrizionali" di pochi o piccolissimi Comuni tali da pregiudicare il principio del diritto di scelta più ampia possibile da parte dell´assistito.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4075 del 2010, proposto da:

G.G.A.M., rappresentato e difeso dall´avv. Antonio Funari, con domicilio eletto presso Antonio Funari in Roma, Via Girolamo Da Carpi N1;

contro

Regione Calabria;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. CALABRIA - CATANZARO :SEZIONE II n. 00557/2009, resa tra le parti, concernente della sentenza del T.A.R. CALABRIA - CATANZARO :SEZIONE II n. 00557/2009, resa tra le parti, concernente AMBITI TERRITORIALI DI SCELTA DI MEDICINA GENERALE.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell´udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2015 il Cons. Sergio Fina e uditi per le parti gli avvocati Maria Stefania Masini su delega di Antonio Funari;

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

E´ impugnata la sentenza n. 557/2009 del Tar Calabria- sede di Catanzaro - con la quale il predetto Tribunale ha respinto il ricorso dell´appellante dr. Monea avverso il privvedimento regionale con cui si è limitata la facoltà di scelta degli assistiti in favore dei medici di medicina generale ai più ristretti elenchi dei Distretti in cui è stata suddivisa la ASP di Reggio Calabria, cioè in sostanza ad un ambito territoriale più circoscritto, rispetto a quello su cui insiste l´azienda Sanitaria.

L´interessato contesta quanto affermato dal Tar e cioè che la determinazione regionale sia stata adottata in conformità alla normativa di riferimento - art 25 L. n. 833 del 1978 e art. 19 e 26 D.P.R. n. 270 del 2000 di approvazione dell´accordo collettivo, in quanto, se è vero che l´accordo collettivo subordina l´interese del singolo medico ad esigenze di razionalizzazione organizzativa, è altrettanto vero che il principio della libera scelta del medico da parte dell´assistito,è principio prevalente rispetto ad una clausola dell´accordo che ne impedisca la concreta applicazione, senza che alla base vi siano gravi e reali esigenze di natura organizzativa.

La tesi dell´appellante è da condividere.

Per giurisprudenza costante anche di questo Consiglio(ved da ult. CdS sez III n. 128/2012), la scelta del medico di base da parte dell´assistito è regolata dal principio della fiducia personale, attese le finalità prevalenti di tutela della salute pubblica.

Tale libertà di scelta non è illimitata, ma deve collegarsi con l´ambito territoriale di riferimento che ordinariamente coincide con quello della ASL di appartenenza.

Nei grandi Comuni ove operano più ASL è evidente che l´ambito territoriale coincide con una frazione del comune stesso, mentre nel caso in cui la ASL sia pluricomunale, non appare ammissibile un potere di scelta infracircoscrizionale, cioè ristretto ad una parte soltanto del territorio su cui insiste l´Azienda Sanitaria.

Ciò infatti comporterebbe, a parte una limitazione del potere di scelta non consentita dall´art. 25L. n. 833/1978, anche un´ evidente disparità di trattamento tra cittadini e sanitari di grossi centri e quelli residenti in piccoli comuni ai quali ultimi, cioè ai sanitari, verrebbe attribuito un bacino di utenza più limitato con evidenti conseguenze sul libero esplicarsi dell´attività professionale e sui profili della capacità e dell´esperienza del medico.

Nel caso in esame il dr. Monea, per effetto del provvedimento impugnato, è tenuto ad operare in un Distretto di cinque piccoli Comuni, mentre egli riferisce di aver dovuto abbandonare una parte della clientela acquisita negli altri Comuni ricompresi nella ex ASL 10 di Palmi, confluita nella ASP di Reggio Calabria, in cui esercitava le sue funzioni, rinunciando nel contempo al diritto di estendere la propria attività a tutto il territorio dell´azienda Sanitaria.

Esigenze interne, pur legittime, di natura organizzativa, non possono riconnettersi alla residenza anagrafica dei medici di base e condurre alla creazione di "Distretti infracircoscrizionali" di pochi o piccolissimi Comuni(in questo senso, cioè del rispetto dei principi dettati dalla legge istitutiva del SSN, devono essere interpretate le disposizioni del sù citato accordo collettivo), tali da pregiudicare il principio del diritto di scelta più ampia possibile da parte dell´assistito.

Per tutte le considerazioni che precedono l´appello va accolto e per l´effetto, in riforma della sentenza impugnata, annullato il provvedimento impugnato.

Le spese di lite, tenuto conto del carattere interpretativo delle questioni poste, possono compensarsi tra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza),

definitivamente pronunciando sull´appello, come in epigrafe proposto, accoglie

l ´appello e, per l´effetto, in riforma della sentenza appellata, annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall´autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2015 con l´intervento dei magistrati:

Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente

Carlo Deodato, Consigliere

Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere

Paola Alba Aurora Puliatti, Consigliere

Sergio Fina, Consigliere, Estensore

 

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