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Saldo e stralcio, ecco la decisione di Cassa Forense, chi non può accedere alla misura

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Un comunicato della direzione generale per annunciare la propria posizione rispetto all'applicabilità agli avvocati delle disposizioni sul saldo e stralcio introdotte recentemente dal legislatore con legge 145/2018.

La nota è stata appena pubblicata sul sito istituzionale della Cassa Forense e, in larga misura, delude le aspettative di quanti avevano confidato che la misura legislativa potesse consentir loro di rientrare, con un esborso ridotto, nella piena fruizione della posizione previdenziale al pari degli iscritti che avevano versato con puntualità i contributi.

 Invece, è stata una doccia fredda, visto che come riferisce la direzione generale dell'ente previdenziale degli avvocati italiani, le entrate hanno pienamente accolto i rilievi di cassa forense circa la impossibilità di una interpretazione siffatta. È è stato pertanto convenuto e chiarito che non possono avvalersi del beneficio saldo e stralcio coloro ai quali sia stata notificata una o più cartelle a seguito di accertamento sulla irregolarità della propria posizione. Costoro, d'altra parte,  si rileva ancora nella nota della direzione generale, in nessun modo avrebbero potuto beneficiare della disposizione, attesa la non automaticità, contrariamente al regime proprio del lavoro dipendente, delle prestazioni. Ma ecco, adesso, a beneficio di quanti siano interessati, il testo integrale della nota.

 Anche a Cassa Forense, come ad altri Enti previdenziali privati, è arrivata in questi giorni la risposta alla lettera di diffida, inviata all'Agenzia dell'Entrate Riscossione, per chiarire la propria posizione rispetto alla misura contenuta nella Legge di Bilancio 2019, denominata "saldo e stralcio" (art. 1, comma 185 e ss. Della Legge 145/2018).

L'Agenzia delle Entrate, riconoscendo la fondatezza delle osservazioni di Cassa Forense, ha confermato che si atterrà alle indicazioni fornite, vista la posizione di autonomia riconosciuta dal Legislatore alla Cassa in funzione della propria natura giuridica di diritto privato, nonché per il fatto che è la stessa Legge ad escludere espressamente dalla sanatoria le cartelle emesse "a seguito di accertamento" dell'Ente previdenziale nei confronti dei propri iscritti.

D'altronde la norma, per come è formulata, rischia di rivelarsi un vero e proprio "boomerang" per gli stessi teorici beneficiari, in quanto, per i liberi professionisti, a differenza dei lavoratori dipendenti, non vige il principio dell'automaticità delle prestazioni e ciò, in molti casi, comporta l'impossibilità, in caso di mancato versamento dell'effettiva contribuzione dovuta, di maturare il diritto alla pensione.

 

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