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Saldi: come sono regolati normativamente e quali tutele

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Inquadramento normativo: D.Lgs. n.114/1998; D.P.R. n. 218/2001; D.Lgs. n. 206/2005; Art. 2598 c.c.

Cosa sono i saldi? I saldi sono vendite di fine stagione realizzate attraverso vendite sottocosto, ossia vendite al pubblico ad un prezzo inferiore rispetto a quello che risulta dalle fatture d'acquisto.

Quali prodotti sono oggetto dei saldi? Oggetto dei saldi e, quindi, delle vendite di fine stagione, sono i prodotti, di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo di tempo.

Come si identifica un prodotto in saldo? Lo sconto effettuato sul prezzo normale di vendita viene espresso in percentuale. Sia lo sconto, espresso in questo modo, che il prezzo normale devono essere esposti sulla merce in saldo.

Modalità di svolgimento dei saldi: Ciascuna regione disciplina:

  • le modalità di svolgimento dei saldi;
  • la pubblicità;
  • la durata;
  • i periodi.

Obblighi del commerciante: Il commerciante deve informare il consumatore della vendita di fine stagione con messaggi apposti sia all'esterno che all'interno del negozio. Tali messaggi, inoltre, devono recare l'indicazione dei prodotti a saldo.

Prodotti difettosi comprati in occasione dei saldi: Se i prodotti acquistati ai saldi sono difettosi, il venditore ne è responsabile e quindi l'acquirente ha diritto a chiedere, a sua scelta, la riparazione del bene o la sostituzione di quest'ultimo, senza spese in entrambi i casi, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all'altro. 

La responsabilità del venditore ha durata di due anni dalla consegna del bene. Tuttavia, l'acquirente deve denunciare al venditore il difetto del prodotto entro il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto il vizio; denuncia, questa, non necessaria se il venditore ne abbia riconosciuto l'esistenza o lo abbia occultato. Se il commerciante, malgrado la denuncia, non provvede a porre rimedio alla situazione, entro ventisei mesi dalla consegna del bene, l'acquirente può agire giudizialmente nei suoi confronti.

Violazione normativa sui saldi: Il commerciante che viola la normativa sui saldi è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria.

Casistica: In occasione di vendite di fine stagione, per verificare la violazione della relativa normativa, non è necessario che, al momento dell'ispezione,:

  • vi siano i clienti intenti ad effettuare acquisti;
  • siano raccolte prove, quali scontrini attestanti acquisti con sconti.

In tali circostanze, ciò che rileva è che il locale sia in attività, con la merce esposta pronta per essere venduta, vi siano cartelli obbligatori che indicano la tipologia della vendita straordinaria, quali i saldi, vi sia l'indicazione degli sconti praticati, del prezzo iniziale, del prezzo finale (Tribunale Bari, sentenza del 14 aprile 2016).

La violazione della normativa sui saldi e la concorrenza sleale: Costituisce un atto di concorrenza sleale la seguente condotta:

  • vendita ripetuta nel tempo, anche a breve distanza, di prodotti a prezzo inferiore a quello normale;
  • durata dell'offerta protratta per un notevole periodo di tempo;
  • vendita a prezzi non remunerativi di ingenti quantità di prodotti.

Questo tipo di condotta costituisce un'omissione di qualsiasi adempimento richiesto dalla normativa sui saldi e si configura come una pratica svolta senza l'adozione di corrette regole pubblicitarie, che impedisce al consumatore la necessaria informazione in ordine ai termini di comparazione dell'offerta. Con l'ovvia conseguenza che detta condotta finisce con il danneggiare l'altrui azienda, in quanto contraria ai principi della correttezza professionale per non remuneratività del prezzo e per le caratteristiche dell'offerta. In questi casi, infatti, viene realizzata una vendita sottocosto che impone ai concorrenti una reazione eccessivamente onerosa (Tribunale Bari, sentenza 8 gennaio 2008).

Saldi e carta fedeltà: La carta fedeltà rientra nell'ambito di quella strategia commerciale che la grande distribuzione adotta consentendo ai propri clienti l'accesso a particolari vantaggi. A tale strategia si può ricorrere liberamente in qualunque momento dell'anno e costituisce una strategia legittima. E ciò in considerazione del fatto che i vantaggi concessi ai clienti – possessori di tale carta – comportano una leggera contrazione degli utili ben compensata dal possibile incremento delle vendite. In pratica, la riduzione del prezzo praticata con la carta fedeltà equivale a quella riduzione che il cliente otterrebbe presso la piccola distribuzione (ossia presso il piccolo negozio), intavolando trattative dirette con il commerciante (T.A.R. Lazio Roma, n. 6997/2004). 

 

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