Il Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Pasqualin), con sentenza del 11 novembre 2015, n. 162, pubblicata nel sito istituzionale del Consiglio il 26 giugno 2016, ha affermato che non costituisce, di per sè solo, illecito disciplinare il comportamento dell´avvocato che ritiri il proprio fascicolo di parte senza l´autorizzazione del magistrato ex art. 77 disp. att. cpc, ma con il consenso delle controparti, quindi senza malafede.
Questi i fatti. Con provvedimento in data 30.12.2008, reso nella causa n. 19196/2008 di R.G., pendente dinanzi alla Sezione distaccata di Ruvo di Puglia del Tribunale di Trani, il Giudice disponeva "l´immediata restituzione del fascicolo di parte, illegittimamente ritirato dal difensore, in assenza di autorizzazione da parte del Giudice Istruttore", "darsi comunicazione dell´esposto ricevuto e di quanto accertato al Consiglio dell´Ordine degli avvocati di Trani per le valutazioni disciplinari", e "avvisarsi il nuovo procuratore costituito dell´avvenuto ritrovamento del fascicolo all´esito del deposito".
Ricevuto detto provvedimento il Consiglio dell´Ordine degli Avvocati di Trani chiedeva chiarimenti agli avvocati G. d. Z. e G.F., i quali, con nota del 27.2.2009 deducevano quanto segue.
A seguito del provvedimento di cui sopra avevano immediatamente depositato il loro fascicolo di parte, evidenziando nella nota di deposito "che lo stesso era stato ritirato alla prima udienza di comparizione quando la società cliente (...) inspiegabilmente e senza revocare il mandato conferito ai sottoscritti, si era costituita a mezzo di un altro difensore (...) che depositava un proprio fascicolo di parte (sostituendo,
quindi, il nostro) e così sovrapponeva la propria difesa a quella depositata in cancelleria sin dal 22/9/2008 dai sottoscritti difensori. Il Comportamento assolutamente scorretto dell´avvocato D. era stato da noi stigmatizzato nella lettera del 21.10.2008 - alla quale aveva fatto seguito quella di scuse del 30.10.2008 - che nulla lamentava a proposito del fascicolo di parte (che, peraltro, conteneva solo copie di documenti già in suo possesso). Non vi è stata alcuna volontà da parte nostra di trattenere il fascicolo di parte che abbiamo depositato a codesto spett.le Consiglio dell´Ordine – in copia – per l´emissione del provvedimento di liquidazione degli onorari ... non avendo ricevuto quanto spettante per la prestazione svolta".
Il Consiglio acquisiva copia del verbale della prima udienza nella causa in questione e deliberava l´apertura del procedimento disciplinare nei confronti degli avvocati de Z. e F. con la seguente incolpazione:
"Per avere, illegittimamente, siccome senza autorizzazione del Magistrato, ritirato il fascicolo di parte, versato nella controversia civile pen(e)dente dinanzi la Sezione Distaccata di Ruvo di Puglia del Tribunale di Trani, sotto il n. (...) nell´interesse della (...) in tal modo violando il dettato degli artt. 6 e 8 del Codice Deontologico Forense".
Con nota del 28.5.2009 gli incolpati ribadivano le deduzioni svolte ed aggiungevano che il deposito di un fascicolo che sostituiva il loro aveva convinto "a ritirare il fascicolo sia per evitare inutili sceneggiate sia per depositarlo presso codesto consiglio dell´ordine al fine della liquidazione delle competenze spettanti".
Chiedevano l´archiviazione del procedimento.
Nella seduta del 22.4.2010, fissata per la trattazione dibattimentale, la difesa degli incolpati depositava ulteriore documentazione.
Il Consiglio deliberava di assumere informazioni circa lo svolgimento dell´udienza di prima comparizione ed in particolare circa le modalità di ritiro del fascicolo, e da queste emergeva "la necessità di ritirare il fascicolo di parte ai fini della parcellazione" e che "In merito alle modalità del ritiro del fascicolo ritengo che vi sia stata una mera dimenticanza nella verbalizzazione".
Con decisione in data 23.9.2010/5.9.2011 il Consiglio dell´Ordine affermava la responsabilità dell´avv. F., irrogandogli la sanzione dell´avvertimento, e proscioglieva l´avv. de Z. per non aver commesso il fatto.
Osservava che il ritiro del fascicolo era avvenuto in violazione degli artt. 169 c.p.c. e 77 disp. att. c.p.c. e che le giustificazioni addotte, rappresentate dalla necessità di depositare il fascicolo presso il Consiglio dell´Ordine per il parere di congruità sugli onorari, erano inconferenti, dal momento che il fascicolo poteva essere depositato in copia – come era poi avvenuto, secondo quanto dedotto nella memoria degli avvocati de Z. e F. in data 27.2.2009 –, o dopo avere conseguito l´autorizzazione al ritiro.
Il mancato rispetto delle norme processuali ricordate costituiva violazione dei doveri di lealtà e correttezza e diligenza, di cui agli artt. 6 e 8 cod. deont.. La responsabilità andava ravvisata solo in capo all´avv. F., che aveva materialmente operato il ritiro del fascicolo, dovendosi ritenere l´avv. de Z. estraneo alla violazione in questione, non essendovi prova che egli fosse stato consapevole della condotta
dell´avv. F. né che l´avesse avallata.
La sanzione dell´avvertimento era adeguata, avuto riguardo all´entità del fatto ed alla personalità dell´incolpato.
Con rituale ricorso l´avv. F. ha impugnato detta decisione, e da qui la sentenza in commento.
Sentenza allegata
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