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Insidia stradale, risarcimento, oneri probatori: Cassazione riassume i criteri

Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con l´ordinanza 5 settembre 2016 n. 17625, precisando come nei casi come quello sottoposto al suo esame è onere dell´ente pubblico proprietario della strada, in veste di custode, fornire la dimostrazione in ordine alla eventuale sussistenza di una situazione di concorso di colpa (o di una colpa esclusiva) in capo alla persona danneggiata dall´evento.
Infatti, ha spiegato il giudice di legittimità, in casi come quello de quo, ossia di richiesta risarcitoria a seguito di infortunio dovuto al manto stradale sconnesso, ai fini della individuazione del nesso di causalità non spetta alla vittima nessun altra dimostrazione in ordine alla presunta pericolosità della cosa, assistendosi, piuttosto, ad una inversione dell´onere probatorio.
In particolare, ha soggiunto il Supremo Collegio, al fine di stabilire le modalità di ripartizione dell´onere della prova tra danneggiato e custode, nei casi in cui si applichi l´art. 2051, è necessario distinguere due ipotesi.
Quando il danno è causato da cose dotate da un intrinseco dinamismo, l´attore ha il solo onere di provare il nesso di causalità tra la cosa ed il danno, mentre non è necessaria la dimostrazione della pericolosità della cosa.
Quando il danno è causato da cose inerti e visibili (marciapiedi, scale, strade, pavimenti, e simili) come nella fattispecie in esame, il danneggiato è tenuto a dimostrare il nesso causale tra cosa e danno dimostrandone la pericolosità.
La pericolosità della cosa causativa del danno non è dunque - secondo la Suprema Corte - fatto costitutivo della responsabilità del custode, ma è semplicemente un indizio dal quale desumere, ex art. 2727 c. c., la sussistenza di un valido nesso di causa tra una cosa inerte e il danno.
Quando questo si assume provocato da una cosa priva di intrinseco dinamismo, dal fatto noto che quella cosa fosse pericolosa il giudice può risalire al fatto ignorato della esistenza del nesso di causa; mentre dal fatto noto che non lo fosse potrà risalire al fatto ignorato che sia stata la distrazione della vittima a provocare il danno.
Per cui, nel caso di specie, essendo stata la stessa Corte d´appello a ritenere dimostrata la sussistenza del nesso di causa tra la cosa ed il danno, la stessa era pervenuta - ha affermato la Corte di legittimità - ad una conclusione sbagliata dato che non era onere della vittima dimostrare anche la "pericolosità" della "res".
Una volta stabilito ciò, sarebbe stato onere della amministrazione convenuta provare la colpa esclusiva o concorrente della vittima.
Pertanto, non essendo stata dimostrata dall´Ente Pubblico la "agevole evitabilità del pericolo" la colpa è stata ascritta in maniera esclusiva all´Ente con ogni conseguenza in ordine al risarcimento del danno.
Sentenza allegata



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