Il delitto di rifiuto di atti d´ufficio è integrato dalla condotta del sanitario in servizio di guardia medica «che non aderisca alla richiesta di intervento domiciliare urgente e si limiti a consigliare per via telefonica la somministrazione di un farmaco, nonostante l´iniziale diagnosi sia stata confermata all´ esito del successivo controllo ospedaliero del paziente, dovendosi ritenere sindacabile dal giudice la discrezionale valutazione del sanitario sulla necessità di compiere o meno la visita, al fine di accertare se la stessa sia stata correttamente effettuata, ovvero se costituisca un mero pretesto per giustificare l´inadempimento dei propri doveri».
La sezione Feriale Penale della Cassazione, con sentenza n 39428 depositata il 24 Agosto, ha confermato tale indirizzo giurisprudenziale.
A Catania, in Corte d´Appello, il giudice avallava la statuizione resa dal Tribunale di Ragusa che aveva condannato un uomo che, nella qualità di medico dipendente dell´ Asp di Ragusa e incaricato di pubblico servizio presso la Guardia Medica, si era rifiutato di svolgere la visita presso il domicilio di una paziente. La donna, accusando forti dolori all´ addome, aveva più volte sollecitato telefonicamente il medico affinchè intervenisse. Sfinita dall´ insopportabile malessere, veniva accompagnata dal marito al pronto soccorso, dove poco dopo veniva ricoverata in chirurgia.
Il medico ometteva di annotare la richiesta di visita domiciliare nel registro, così come prescrive L´Accordo Collettivo Nazionale di Medicina Generale.
L´imputato chiedeva l´annullamento in Cassazione della sentenza di condanna, per aver la Corte Territoriale aderito alle dichiarazioni testimoniali rese dall ´offesa, costituitasi parte civile, sulla esistenza della telefonata con cui il coniuge avrebbe raggiunto il medico che prestava servizio presso la Guardia.
Perché, poi, obiettava la difesa, si configuri il reato di cui all´art. 328 del codice penale, il rifiuto del medico deve essere pretestuoso o aprioristico. I sintomi che il paziente riporta, devono essere indicati nel dettaglio, ed in forza della discrezionalità di cui gode, il medico decide che tipo di intervento porre in essere. Tale scelta è poi quella su cui ricade la valutazione del giudice. Nel caso di specie la donna aveva sì richiesto la visita domiciliare, ma il medico le aveva consigliato di raggiungere con proprio mezzo il pronto soccorso.
Il non aver poi indicato la telefonata nel registro, era condotta non penalmente rilevante, considerato che la finalità di tale atto è amministrativa e nulla più.
Rigettando il ricorso e condannando il ricorrente alle spese di giudizio, la Cassazione richiamava un consolidato orientamento secondo il quale "integra il delitto di rifiuto di atti d´ufficio la condotta del sanitario in servizio di Guardia medica che non aderisca alla richiesta di intervento domiciliare urgente e si limiti a consigliare per via telefonica la somministrazione di un farmaco, nonostante l´iniziale diagnosi sia stata confermata all´ esito del successivo controllo ospedaliero del paziente, dovendosi ritenere sindacabile dal giudice la discrezionale valutazione del sanitario sulla necessità di compiere o meno la visita, al fine di accertare se la stessa sia stata correttamente effettuata, ovvero se costituisca un mero pretesto per giustificare l´inadempimento dei propri doveri" (Sez. 6, n. 12143 del 11/02/2009, Bruno, Rv. 242922).
La mancata annotazione della telefonata sul registro, da ultimo, è argomento che la Corte Territoriale ha offerto a integrazione e definizione del reato di cui all´imputazione.
Il medico che ingiustificatamente si era rifiutato di effettuare la visita domiciliare, scontava così la sua penitenza.
Scritto da Dott.ssa Paola Moscuzza