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Rimessa alle SS.UU. la questione relativa alla possibilità di concedere per la prima volta in appello una provvisionale in favore della parte civile non appellante

I Giudici della Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione, accertato l´esistente contrasto tra due orientamenti contrapposti sul punto ha emesso in data 13 luglio 2016 l´ordianza n. 29398 con la quale si investono del tema i giudici delle Sezioni Unite.
Infatti secondo un primo indirizzo si ritiene che il giudici di appello, senz alcuna violazione dell´art. 598 e 600 c.p.p., possono tranquillamente concedere la provvisionale in quanto non violerebbero il c.d. principio del divieto della reformatio in peius della sentenza purchè il giudice di primo grado avesse affermato la condanna generica al risarcimento del danno e non sia stata proposta censura sull´an e sul quantum da parte dell´imputato. ci sia stata .
Secondo l´indirizzo contrapposto invece si ritiene che al giudice di appello sia inibitoa la possibilità di liquidare una provvisionale perché ciò sarebbe in contrasto con il divieto di reformatio in peius, con il principio devolutivo previsto dall´art. 597 c.p.p., comma 1, e con le regole processuali che disciplinano l´azione civile nel processo penale.
A questo punto la decisone delle Sezioni Unite si auspica possa fare chiarezza quanto prima sul punto.
Si allega ordinanza
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