La questione è stata rimessa dal C.g.a., Ad. Sez. riun., con ordinanza 12 aprile 2016, n. 349, secondo cui "E’ rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 14 della legge regionale siciliana n. 24 del 1976 nella parte in cui statuisce che qualsivoglia condanna penale è ostativa all´iscrizione all´albo del personale docente e non docente di corsi di formazione professionale e che la cancellazione dallo stesso viene disposta con effetto automatico ove venga a mancare, in seguito a condanna penale, il requisito consistente proprio nell´essere “immuni da condanne penali”.
Nel rimettere alla Corte costituzionale la disciplina regionale siciliana sull´automatica ostatività di qualsiasi condanna penale alla iscrizione all´albo del personale docente e non docente nel settore della formazione professionale, il C.g.a. evidenzia la necessità che la reazione dell’ordinamento sia proporzionata alla effettiva gravità del reato commesso, tanto nel pubblico impiego e nelle libere professioni che nel rapporto di lavoro privato.
Cfr. in materia di divieto di destituzione automatica del pubblico impiegato, l´ art. 9, l. n. 19 del 1990 secondo il quale: “1. Il pubblico dipendente non può essere destituito di diritto a seguito di condanna penale. E’abrogata ogni contraria disposizione di legge. 2. La destituzione può sempre essere inflitta all’esito del procedimento disciplinare (..).
cfr. in giurisprudenza Corte cost. 197/1993 che ha dichiarato incostituzionale l’art. 15, comma 4 octies, l. 19 marzo 1990, n. 55, nella parte in cui prevedeva la decadenza di diritto del pubblico dipendente condannato per i reati elencati nel 1° comma, anziché lo svolgimento del procedimento disciplinare ai sensi dell’art. 9, l. 7 febbraio 1990, n. 19, e n. 971 del 1988, che ha dichiarato incostituzionali gli art. 85, lett. a), d.p.r. 10 gennaio 1957, n. 3 e 236, d.l.p.reg.sic. 29 ottobre 1955, n. 6, nella parte in cui non prevedevano, in luogo della destituzione di diritto dei dipendenti dello Stato e dei dipendenti degli enti locali della regione siciliana condannati per i reati ivi elencati, l’apertura e lo svolgimento del procedimento disciplinare.
v. inoltre, Corte cost. nn. 2 del 1999; 363 del 1996; n. 197 del 1993; 158 del 1990; n. 40 del 1990; 971 del 1988, con riferimento alla iscrizione in albi professionali e Corte cost. n. 220/1995, in relazione all’iscrizione in matricole o registri del personale marittimo. V. invece Corte cost. 5 maggio 2014 n. 112, con riferimento alla legittimità dell’automatismo espulsivo per gli appartenenti alla polizia di Stato.
Sulla legittimità della previsione di decadenza automatica in caso di interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici, v. Corte cost. n. 286 del 1999 e n. 415 del 1991.
Il principio della necessaria valutazione della possibile incidenza della condanna sullo svolgimento della funzione è affermato pacificamente dalla Cassazione in relazione ai provvedimenti di cancellazione dagli albi professionali: Cfr. ex multis Cass., sez. II, 12 novembre 2015, n. 23120, circa il provvedimento di cancellazione dall’albo degli architetti; id. 21 gennaio 2014, n. 1171 circa le professioni sanitarie.
Sulla natura privatistica del rapporto di lavoro del personale docente e non docente dei corsi di formazione professionale nella regione Sicilia v. ex multis Tar Palermo, sez. III, 28 dicembre 2015, n. 3348; Id. 27 luglio 2015, n. 1941.
Con l’ordinanza in commento, il Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana, pronunciandosi in sede consultiva nell’ambito di un ricorso straordinario al Capo dello Stato, ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 14 della legge regionale siciliana n. 24 del 1976 nella parte in cui essa statuisce che qualsivoglia condanna penale è ostativa all’iscrizione all’albo del personale docente della formazione professionale e che la cancellazione dallo stesso viene disposta con effetto automatico ove venga a mancare, in seguito a condanna penale, il requisito consistente proprio nell’essere “immuni da condanne penali”.
Sostiene il CGARS che la norma, nel prevedere un tale effetto automaticamente, esclude non solo qualsiasi valutazione ex post da parte dell’Autorità amministrativa, ma anche qualunque valutazione legislativa ex ante, sulla base di necessari parametri di proporzionalità e ragionevolezza che devono ispirare il bilanciamento tra il diritto del singolo a svolgere un’attività lavorativa (sia essa autonoma o dipendente) e l’interesse generale a consentire l’accesso (o la permanenza, come nel caso di specie) al lavoro a soggetti immuni da condanne penali ostative.
Un tale automatismo tuttavia è in contrasto con una lettura sistematica delle norme vigenti in tema di accesso al lavoro sia pubblico che privato e di iscrizione in albi professionali, come interpretate dalla Corte costituzionale, secondo la quale:
a) sono vietati di regola (per i dipendenti pubblici e privati) automatismi espulsivi;
b) laddove sono stabiliti (per l’ iscrizione in albi professionali) automatismi legislativi ex ante che essi mai assoluti, ma sempre parametrati alle peculiarità della professione di cui si tratta, predeterminandosi ex ante puntuali ‘tipologie di illeciti penali ostativi;
c) è comunque garantito procedimento in contraddittorio con l’interessato;
d) solo per determinate categorie di pubblici impiegati, in considerazione della peculiarità e delicatezza dei compiti ad essi affidati (ad es. pubblica sicurezza), resta giustificato l’automatismo
espulsivo, ma pur sempre connesso a un giudizio di pericolosità sociale insito nella presupposta applicazione di una misura;
e) l’automatismo espulsivo resta giustificato quando a monte di esso vi sia una condanna penale che comporti come pena accessoria l’interdizione dai pubblici uffici.
In sostanza, secondo l’orientamento espresso in numerose sentenze dalla Corte costituzionale, può dirsi che l’ordinamento o esclude del tutto l’automatismo sanzionatorio o fissa automatismi ex ante ancorati a criteri di proporzionalità e ragionevolezza, cosi sancendo la necessità di meccanismi di garanzia a carattere generale che rendano possibile l’adeguamento della reazione dell’ordinamento alla effettiva gravità del reato commesso, tanto nel pubblico impiego che nelle libere professioni così anche nel rapporto di lavoro privato, come nel caso di specie.
In giurisprudenza è infatti pacifico che il rapporto di lavoro del personale docente e non docente di corsi di formazione professionale nella Regione siciliana è un rapporto di diritto privato.
In questo quadro, la norma censurata, laddove essa prevede l’automatica esclusione dall’Albo regionale, appare, secondo l’ordinanza, in contrasto con i principi costituzionali di proporzionalità e ragionevolezza; con l’art. 3 Cost. in relazione alla disparità di trattamento rispetto al docente della scuola pubblica; con l’art. 97 Cost e in particolare il principio della migliore utilizzazione delle risorse professionali a disposizione dell’Ente stesso (cfr. Corte cost. 14 aprile 1995, n. 126); con l’art. 27 Cost. nonché con i principi generali dell’ordinamento statuale, che vietano meccanismi automatici e assoluti in ordine agli effetti delle condanne penali sui rapporti di lavoro pubblici e privati e sull’iscrizione in albi professionali.
Fonte: Giustizia Amministrativa
In allegato: Ordinanza
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