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Rimessa a Consulta disciplina elezioni suppletive organo autogoverno della magistratura amministrativa

Il Consiglio di Stato, Sezione V, con ordinanza 13 giugno 2016, n. 2515 ha rimesso alla Consulta la disciplina delle elezioni suppletive dell´organo di autogoverno della magistratura amministrativa
Palazzo Spada ha infatti:
-ritenuto rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 76 Cost., 2, commi 17, lett. c), e 18, e 1, comma 3, l. 25 luglio 2005, n. 150, la questione di legittimità costituzionale dell´art. 1, comma 2, d.lgs. 7 febbraio 2006, n. 62 e dell´art. 9, comma 3, l. 27 aprile 1982, n. 186, come modificato dal citato articolo del d.lgs. n. 62 del 2006, in ordine alla disciplina del meccanismo di sostituzione dei consiglieri elettivi venuti a mancare prima della scadenza naturale dell´organo di autogoverno della magistratura amministrativa, per eccesso di delega rispetto alla legge di delegazione (l. 25 luglio 2005, n. 150);
-ritenuto manifestamente infondate le censure di costituzionalità della disciplina in tema di elezioni suppletive dell´organo di autogoverno della magistratura amministrativa, sollevate con riferimento ai principi di buon andamento della pubblica amministrazione e dell´integrale copertura delle leggi comportanti nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato, ai sensi degli artt. 97 e 81 Cost.: sul primo versante in quanto nessun apprezzabile pregiudizio alla funzionalità dell´organizzazione della giustizia amministrativa eccedente i limiti della ragionevolezza è configurabile per effetto della necessità di indire elezioni suppletive; sul secondo versante per mancata specificazione dell´eventuale autorizzazione di spesa prevista dal decreto legislativo n. 62 del 2006 per lo svolgimento delle elezioni suppletive dallo stesso non coperta.
-ritenuto manifestamente infondate le censure di costituzionalità della disciplina in tema di elezioni suppletive dell´organo di autogoverno della magistratura amministrativa, sollevate con riferimento al principio di ragionevolezza ex art. 3 Cost., in quanto la censura si fonda su considerazioni di coerenza complessiva del sistema elettorale degli organi di autogoverno delle magistrature, nel rapporto con la base elettiva e le componenti associative espressive di quest´ultima, rientranti negli ampi margini di apprezzamento discrezionale del legislatore nella disciplina di tale materia.
In particolare, i sospetti di incostituzionalità riguardano l´introduzione del meccanismo di sostituzione dei consiglieri elettivi venuti a mancare prima della scadenza naturale dell´organo di autogoverno.
Ordinanza allegata

 

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