Lo ha affermato il Consiglio di Stato, Sez. V, con Ordinanza 14/07/2016 n. 3146.
Rilevando che la sentenza oggetto della istanza di correzione aveva accolto l´appello proposto dall´attuale istante e, per l´effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, respinto integralmente l´originario ricorso introduttivo n. 278 del 2015, compensando tra le parti le spese processuali del doppio grado di giudizio, e che tale sentenza aveva disposto che l´originaria ricorrente rimborsasse all´appellante, attuale istante, il contributo unificato versato, il Consiglio ha ritenuto che, stante che l´onere relativo al pagamento del contributo unificato è dovuto in ogni caso dalla parte soccombente e rappresenta un´obbligazione ex lege espressamente prevista dall´art. 13, comma 6-bis, D.P.R. n. 115 del 2002, per la cui ottemperanza non è neppure necessaria una esplicita pronuncia di condanna da parte dell´Autorità giurisdizionale, non fosse necessaria la quantificazione esatta del contributo unificato in sede di dispositivo di sentenza, atteso che tale contributo è fissato in modo vincolante dalla legge, senza alcuna possibilità di graduazione o di deroga da parte dell´Autorità giurisdizionale.
Che, pertanto, alla luce di tali argomentazioni, nella sentenza difettasse alcun errore suscettibile di correzione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1703 del 2015, proposto da:
R. S.p.A. in proprio e quale M.A., A. - C.A. Soc. Coop. e A. - S. Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall´avvocato Tommaso Marchese C.F. (...), con domicilio eletto presso l´avvocato Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, 2;
contro
Provincia di Rieti, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall´avvocato Aristide Police C.F. (...), con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via di Villa Sacchetti, 11;
G. Srl in proprio e quale M.A., A. - C.T. anche in proprio, A. - A. Srl anche in proprio e A. - E.C. Srl anche in proprio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Roberto Viglietta C.F. (...), Valerio Catenacci C.F. (...), con domicilio eletto presso Francesco Mainetti in Roma, piazza Mazzini, 27;
nei confronti di
A.R. Spa in proprio e quale C.M.R., R. - C.T. Scarl e R.A.T. Spa, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II-quater, n. 2357/2015, resa tra le parti, concernente la procedura aperta indetta dalla Provincia di Rieti per la scelta del socio privato partner industriale non stabile della s.r.l. S.A.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Rieti, di G. Srl in proprio e quale M.A., di A. - C.T. anche in proprio, di A.A. Srl anche in proprio e di A. E.C. Srl anche in proprio;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2016 il Cons. Paolo Giovanni Nicolò Lotti e uditi per le parti l´avvocato Tommaso Marchese;
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Rilevato che la sentenza di questa Sezione 21 luglio 2015, n. 3610, oggetto della presente istanza di correzione, ha accolto l´appello proposto dall´attuale istante e, per l´effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, ha respinto integralmente l´originario ricorso introduttivo n. 278 del 2015, compensando tra le parti le spese processuali del doppio grado di giudizio;
Rilevato che tale sentenza ha disposto che l´originaria ricorrente rimborsi all´appellante, attuale istante, il contributo unificato effettivamente versato;
Ritenuto che l´onere relativo al pagamento del contributo unificato è dovuto in ogni caso dalla parte soccombente e rappresenta un´obbligazione ex lege espressamente prevista dall´art. 13, comma 6-bis, D.P.R. n. 115 del 2002, per la cui ottemperanza non è neppure necessaria una esplicita pronuncia di condanna da parte dell´Autorità giurisdizionale;
Ritenuto che, a maggior ragione, non è necessaria la quantificazione esatta del contributo unificato in sede di dispositivo di sentenza, atteso che tale contributo è fissato in modo vincolante dalla legge, senza alcuna possibilità di graduazione o di deroga da parte dell´Autorità giurisdizionale;
Rilevato che, nella specie, infatti, il contributo unificato effettivamente versato in data 6 marzo 2015 dall´appellante (attuale istante), in relazione al giudizio di cui alla sentenza di questa Sezione 21 luglio 2015, n. 3610, è pari ad Euro 9.000,00, atteso che tale somma è direttamente stabilita dal legislatore, cui necessariamente l´Autorità giurisdizionale rinvia;
Ritenuto, pertanto, alla luce di tali argomentazioni, che nella sentenza di questa Sezione 21 luglio 2015, n. 3610 non vi sia alcun errore suscettibile di correzione, con la conseguenza che la relativa istanza deve essere respinta;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
Respinge l´istanza.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2016 con l´intervento dei magistrati:
Francesco Caringella,Presidente
Claudio Contessa, Consigliere
Paolo Giovanni Nicolo´ Lotti, Consigliere, Estensore
Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere
Oreste Mario Caputo, Consigliere
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