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Riforma della prescrizione, sì o no? In Europa funziona così

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 Ieri si è conclusa la #maratonaoratoria organizzata dall' UCPI contro una riforma del processo penale che vorrebbe di fatto abolire uno strumento di garanzia della ragionevole durata del processo, quale è l'istituto della prescrizione, con l'effetto di far ricadere sugli assistiti le inefficienze organizzative del comparto giustizia. Insomma, il Ministero non ha le risorse per definire i processi prima della prescrizione? E allora toglie la prescrizione!  

Difatti, in Italia il 60 per cento delle prescrizioni vengono dichiarate dinanzi al GIP, cioè prima che il dibattimento abbia inizio e quindi prima che l'Avvocato possa determinare alcunché. Dunque, il problema non è la prescrizione. 

Forse è più utile alla riflessione tecnica un approfondimento sulla prescrizione negli altri Stati Membri. Ecco come si comporta, secondo una ricerca reperibile all'Interno della biblioteca della Camera dei Deputati. 

 FRANCIA

I termini di prescrizione del reato variano in base alla qualificazione giuridica dell'illecito.
Il codice di procedura penale stabilisce un termine di 10 anni per i crimini (art. 7), 3 anni per i delitti (art. 8) e 1 anno per le contravvenzioni (art. 9). Occorre precisare che nell'ordinamento francese i crimini corrispondono alle infrazioni più gravi di competenza della Corte d'assise, i delitti alle infrazioni di media gravità di competenza del tribunale correzionale (tribunal correctionnel) e le contravvenzioni alle infrazioni minori, la cui competenza è attribuita al giudice di prossimità o al tribunale di polizia (tribunal de police). Molte sono le eccezioni al diritto comune: alcuni reati per la loro estrema gravità sono considerati imprescrittibili, come i crimini contro l'umanità (art. 213-5 del codice penale) e, tradizionalmente, alcune delle infrazioni militari più gravi (ad esempio, la diserzione o l'insubordinazione in tempo di guerra). In materia di traffico di stupefacenti e di terrorismo, la Legge n. 95-125, dell'8 febbraio 1995, ha portato la prescrizione dell'azione penale a 30 anni per i crimini e 20 per i delitti (art. 706-25-1 e art. 706-31 cpp, rispettivamente per i reati di terrorismo ed i reati legati al traffico di stupefacenti). Anche per i crimini contro la specie umana (eugenismo o clonazione a scopo riproduttivo, art. 214-1 e art. 215-4 cp) è previsto lo stesso termine di 30 anni. In materia di reati sessuali su minori, la Legge n. 2004-204, del 9 marzo 2004, ha innalzato il termine a 20 anni per i crimini ed alcuni delitti aggravati e a 10 anni per gli altri delitti (artt. 7 e 8 cpp). Per alcune tipologie di reato esistono anche termini più brevi rispetto a quelli di diritto comune, come nel caso dei reati commessi a mezzo stampa (la diffamazione, ad esempio) che si prescrivono in 3 mesi (Legge del 29 luglio 1881 sulla libertà di stampa, art. 65), ad eccezione dei delitti di provocazione alla discriminazione e all'odio razziale, di diffamazione e ingiuria razziale e di contestazione di un crimine contro l'umanità per i quali è previsto il termine di 1 anno (Legge 29 luglio 1881, art. 65-3). Per alcuni illeciti elettorali, quali, ad esempio, la sottrazione o alterazione di schede e la frode nello scrutinio, il termine di prescrizione previsto è di 6 mesi (Codice elettorale, art. 114). In linea generale la prescrizione decorre dal giorno del compimento del reato per le infrazioni caratterizzate dall'istantaneità e dal giorno in cui è cessato il comportamento delittuoso per le infrazioni che si prolungano nel tempo. Il legislatore ha inoltre stabilito che, per i reati contro i minori, la prescrizione (variabile, come detto, da un minimo di 10 a un massimo di 20 anni a seconda della gravità del reato commesso) decorra dal giorno in cui la vittima abbia raggiunto la maggiore età dell'azione (artt. 7 e 8 cpp). I termini della prescrizione possono essere interrotti da qualsiasi atto di istruzione o di azione giudiziaria (artt. 7, 8 e 9 cpp.), non specificati tuttavia dal legislatore. La sospensione deriva dal principio generale secondo il quale la prescrizione non decorre nel periodo in cui vi siano ostacoli, di diritto o di fatto, all'esercizio. Infine, la prescrizione della pena interviene dopo 20 anni per i crimini (art. 133- 2 cp), 5 anni per i delitti (art. 133-3 cp) e 3 anni per le contravvenzioni (art. 133-4 cp). Nel 2012 è tuttavia intervenuta un'importante modifica legislativa che, pur senza mutare i termini temporali, ha ampliato i casi di interruzione della prescrizione, rendendo di fatto quasi imprescrittibili le pene. L'art. 18 della Legge n. 2012-409 del 27 marzo 2012, innovando l'art. 707-1 cpp, stabilisce infatti, al quinto capoverso, che "la prescrizione della pena è interrotta dagli atti o dalle decisioni del Pubblico Ministero, dei tribunali dell'applicazione delle pene e, limitatamente alle sanzioni pecuniarie o di confisca, del Tesoro o dell'Agenzia di gestione e recupero dei beni sequestrati e confiscati, riferiti all'esecuzione della pena medesima".

GERMANIA

la prescrizione è regolata dal codice penale (Strafgesetzbuch), che distingue tra prescrizione della perseguibilità (Verfolgungsvrjährung, §§ 78-78c) e prescrizione dell'esecuzione (Vollstreckungsverjährung, §§ 79-79b). I termini di prescrizione della perseguibilità del reato, esclusa nei casi di genocidio e di omicidio, sono di 30 anni per i reati puniti con l'ergastolo, 20 anni per i reati puniti con una pena detentiva massima superiore a 10 anni, 10 anni per i reati puniti con una pena detentiva tra i 5 e i 10 anni, 5 anni per i reati con pene detentive tra 1 e 5 anni, 3 anni per gli altri reati (§ 78). La prescrizione viene sospesa fino al compimento del trentesimo anno di vita della vittima, nel caso di abusi sessuali nei confronti di minori o commessi a seguito dello sfruttamento di una posizione gerarchica o di una situazione di svantaggio della vittima. Nel caso di reati compiuti da membri del parlamento federale o di un organo legislativo di un Land, la prescrizione viene computata a partire dal momento in cui viene avviato (per denuncia o d'ufficio) un procedimento a carico del parlamentare (§ 78b). La prescrizione viene interrotta nei casi elencati dal § 78c, corrispondenti agli atti tipici dell'autorità giudiziaria: interrogatori, incarichi a periti, sequestri e perquisizioni, ordini di arresto, fissazione di udienza, ecc. Dopo ciascuna interruzione, la prescrizione riprende a decorrere dall'inizio; la perseguibilità è però al più tardi prescritta quando sia trascorso il doppio del termine legale di prescrizione. I termini di prescrizione dell'esecuzione della pena, esclusa nei casi di pene per il reato di genocidio e dell'ergastolo, sono di 25 anni nel caso di pene detentive superiori a 10 anni, 20 anni per pene tra 5 e 10 anni, 10 anni per pene tra 1 e 5 anni, 5 anni per pene inferiori a 1 anno e pene pecuniarie superiori a 30 tassi giornalieri (Tagessätzen, calcolati in base al guadagno netto che l'autore del reato realizza mediamente in un giorno e variabili tra 1 e 5000 euro, art. 40), 3 anni per le pene pecuniarie inferiori a 30 tassi giornalieri (art. 79). La prescrizione della perseguibilità per atti che comportano sanzioni amministrative viene regolata in linea generale dal § 31 della Legge sulle infrazioni (Gesetz über Ordnungswidrigkeiten – GWiG). I termini di prescrizione della perseguibilità sono di 3 anni per le infrazioni che comportano sanzioni superiori a 50.000 euro, 2 anni per sanzioni tra 2500 e 50.000 euro, 1 anno per sanzioni tra 1000 e 2500 euro, 6 mesi per sanzioni inferiori. I termini per la prescrizione dell'esecuzione sono di 5 anni per sanzioni superiori a 1000 euro e 3 anni per tutte le altre (§ 34). Per le sanzioni previste dal Codice della strada (Straßenverkehrsgesetz- StVG), il termine di prescrizione è di 3 mesi, che sale a 6 mesi nei casi in cui sia stata emanata una notifica di sanzione amministrativa o sia stata intrapresa un'azione pubblica (§ 26).

REGNO UNITO

L'ordinamento, com'è tipico della tradizione giuridica di common law, non contempla l'istituto della prescrizione nella forma nota ai Paesi di diritto continentale, ma un limite temporale riferito all'estinzione dell'azione, e non del reato. I time limits posti dalla legislazione penale per il perseguimento dei reati si applicano, infatti, all'esercizio del potere di proporre l'azione in giudizio; essi rispondono all'esigenza processuale di assicurare, entro un termine ragionevole, l'acquisizione di prove genuine e di garantire all'accusato un "giusto processo" (due process of law) a non eccessiva distanza di tempo rispetto ai fatti contestati. I limiti temporali, così intesi, si articolano diversamente a seconda della categoria di reato e dei correlati criteri di competenza processuale (dettati dal Magistrates' Court Act del 1980). La qualificazione legislativa di un determinato reato come summary offence o indictable offence comporta infatti la cognizione, rispettivamente, della Magistrate's Courts oppure della Crown Court (integrate dal jury). Scriminanti tra i due tipi di reato sono, per un verso, la minore entità del primo e la previsione, per il secondo, di pene detentive non inferiori a tre mesi; per altro verso, la competenza di un giudice monocratico oppure, per il reato più grave, di una corte integrata dal jury. Nel caso della summary offence, l'azione penale deve essere avviata entro 6 mesi dalla perpetrazione del reato, a meno che la legge non stabilisca termini diversi per specifici reati (un esempio è costituito dall'estensione dei limiti per il perseguimento di determinati reati urbanistici dal Climate Change and Sustainable Energy Act 2006, s. 13). Nel caso della indictable offence (giudicata dalla Crown Court oppure, ove il reato sia "triable either way", alternativamente dall'una o dall'altra corte), non sussistono limiti temporali alla prosecution. Inoltre, il tempo trascorso senza che il reato sia stato perseguito (staleness) è soltanto uno dei criteri sulla cui base viene valutata la sussistenza dell'interesse pubblico all'esercizio dell'azione penale, anche a distanza di tempo e specie in relazione ai reati più gravi (public interest criteria).

SPAGNA

La prescrizione del reato può essere vista come un diritto all'applicazione della legge penale in relazione con l'atto illecito commesso da un soggetto. Questo principio comporta un limite temporale al carattere effettivo dello ius puniendi statale, che non può essere esercitato in maniera integrale ed illimitata per tutti i delitti commessi in tempi anche molto remoti. La prescrizione del reato è segnatamente disciplinata dagli artt. 131-132 del codice penale, contenuti all'interno del capitolo I del titolo VII del libro I del codice (De las causas que extinguen la responsabilidad criminal, artt. 130-135). In particolare, l'art. 131, comma 1, come modificato dalle leggi organiche n. 15/2003, 5/2010 e 3/2011, prevede che i delitti si prescrivano in:
• 20 anni, quando la pena massima prevista dalla legge è di 15 o più anni;
• 15 anni, quando la pena massima prevista dalla legge è l'inabilitazione per più di 10 anni o la reclusione da 10 a 15 anni;
• 10 anni, quando la pena massima prevista dalla legge è la reclusione o l'inabilitazione da 5 a 10 anni;
• 5 anni negli altri casi, tranne i delitti di ingiuria e calunnia che si prescrivono in 1 anno.
Sono dichiarati imprescrittibili i delitti contro l'umanità, di genocidio, quelli commessi contro persone e beni protetti in caso di conflitto armato, nonché i delitti di terrorismo qualora abbiano causato la morte di una persona (art. 131, comma 4, come modificato dalla legge organica n. 5/2010). Nei casi di concorso di reati o di reati connessi, il termine di prescrizione è quello previsto per il delitto più grave (art. 131, comma 5, come inserito dalla legge organica n. 5/2010). Le contravvenzioni, invece, si prescrivono nel periodo di sei mesi (art. 131, comma 2). Ai sensi dell'art. 132, comma 1 (come modificato dalla legge organica n. 15/2003), i termini previsti per la prescrizione si computano a partire dal giorno in cui è stata commessa l'infrazione punibile. In caso di delitto continuato, delitto permanente e infrazioni abituali, tali termini si computano, rispettivamente, a partire dal giorno in cui è stata commessa l'ultima infrazione, dal giorno in cui è venuta meno la situazione illecita e dal giorno in cui è cessata la condotta. Nei casi di alcuni delitti commessi contro un minore (elencati nella medesima norma), i termini si computano a partire dal giorno in cui la vittima ha compiuto la maggiore età o, in caso di morte, da tale data. Il secondo comma dell'art. 132 (come modificato dalla legge organica n. 5/2010) disciplina i casi in cui ha luogo un'interruzione della prescrizione e le relative modalità di computo.
La prescrizione delle pene trova invece disciplina nei successivi artt. 133-135. I termini di prescrizione dell'esecuzione della pena sono i seguenti:
• 30 anni nel caso di reclusione superiore a 20 anni;
• 25 anni per reclusione da 15 a 20 anni;
• 20 anni per inabilitazione superiore ai 10 anni e reclusione da 10 a 15 anni;
• 15 anni per inabilitazione da 6 a 10 anni e reclusione da 5 a 10 anni; • 10 anni per le restanti pene gravi;
• 5 anni per le pene meno gravi;
• 1 anno per le pene lievi. (art. 133, comma 1, come modificato dalla legge organica n. 15/2003).
Analogamente a quanto disposto per la prescrizione del reato, sono dichiarate imprescrittibili le pene previste per i delitti contro l'umanità, di genocidio, quelli commessi contro persone e beni protetti in caso di conflitto armato, nonché i delitti di terrorismo qualora abbiano causato la morte di una persona (art. 133, comma 2, come modificato dalla legge organica n. 5/2010).

 

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