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Compensi professionali, stalking avvocato a danni Cliente, censura Cnf

La sanzione è stata irrogata dal Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Florio), con sentenza del 24 settembre 2015, n. 146, pubblicata il 25 maggio 2016.
La vicenda trae fondamento da un esposto presentato dal sig. A.U., che segnalava la circostanza per la quale, a seguito del giudizio civile introitato dallo stesso Avv. P. dinanzi al Giudice di Pace di Monza per il pagamento di competenze indicate in € ......., lo stesso sig. U. era stato condannato al pagamento della somma di € .........., oltre accessori di legge. Volendo adempiere alla superiore obbligazione, l´U. effettuava, il 20 e 23 ottobre 2008, due bonifici, per un totale di complessivi € ........, sulla base di un conteggio effettuato dal proprio legale, Avv. M. Tuttavia, ritenendo l´incolpato che l´importo dovutogli fosse, in realtà, pari ad € ....., richiedeva l´ulteriore pagamento a mezzo assegno bancario tratto sul conto corrente del sig. U. e successivamente, con fax del 28/10/2008, l´Avv. P. comunicava al proprio collega, Avv. M., di aver dato disposizione alla banca di respingere i bonifici già effettuati, preannunciando la notifica del precetto, in caso di mancato pagamento entro le 18:30 dello stesso giorno. L´esponente riferiva di aver inviato persona di propria fiducia, quello stesso giorno, presso lo studio dell´Avv. P., al fine di consegnare a quest´ultimo l´importo in contanti, ma che l´incolpato non si trovava in studio. Il sig. U. aggiungeva, poi, di aver richiesto, il giorno successivo, l´emissione di un assegno circolare per l´importo di € ....., contestualmente incaricando il proprio legale di consegnarlo all´incolpato, che però si rifiutava di riceverlo, notificando poi, il 31/10/2008, allo stesso, atto di precetto per complessivi € ........... L´Avv. P. specificava, in particolare, di non avere mai ricevuto la lettera del sig. U. del 23/10/2008, con cui lo si informava circa l´effettuazione dei bonifici e, con nota del 05/02/2009, precisava che i mezzi di pagamento offerti erano diversi da quello da lui richiesto, ossia l´assegno bancario.
Secondo il C.N.F., il diritto di rifiutare una prestazione parziale (art. 1181 c.c.) va contemperato con gli obblighi deontologici di lealtà e correttezza, ditalché può assumere rilevanza disciplinare il comportamento dell´avvocato che rifiuti il pagamento parziale, quando risulti inutilmente vessatorio e non risponda ad effettive ed esplicitate ragioni di tutela di parte creditrice (Nel caso di specie, l´avvocato aveva rifiutato il pagamento di un proprio ex cliente perché effettuato tramite bonifico bancario, anziché mediante assegno, dopodiché aveva immediatamente intrapreso azione esecutiva. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della censura).
Sentenza allegata
Avv. Pietro Gurrieri

 

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