Con la delibera
n. 97/2018/R/COM del 22 febbraio 2018, l´
Autorità di Regolazione per l´Energia Reti e Ambiente, in esecuzione di quanto deciso dalla Legge di Bilancio 2018, ha stabilito che gli operatori dell´energia elettrica
non potranno più richiedere conguagli relativi a consumi riferiti a periodi superiori a due anni, riducendo così il periodo di prescrizione da cinque a due anni.
Con tale misura l´antipatica e a volte anche vessatoria pratica degli operatori elettrici che recapitavano max-bollette a titolo di conguaglio per consumi risalenti a diversi anni addietro, viene di fatto paralizzata.
Va chiarito però che questa misura vale solo nei casi in cui sia stato necessario effettuare il conguaglio non per colpa dell´ utente, ma per ingiustificati ritardi da addebitare all´operatore come nel caso di mancate letture o mancato funzionamento del misuratore.
La misura adottata dall´ARER entrerà in vigore dal 1 marzo 2018; pertanto se successivamente a tale data sarà recapitata a qualche utente una richiesta di pagamento di consumi a titolo di conguagli effettuati negli anni passati, vanno pagati solo quelli che si riferiscono agli ultimi due anni.
Nella delibera inoltre sono previste modalità e termini a tutela del consumatore che l´operatore del servizio dovrà rispettare.
Si allega testo della Delibera dell´ARER
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