Con Sentenza n. 12602/2016, resa in esito all´udienza del 17 dicembre 2015 e depositata il 25 marzo 2016, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, risolvendo un contrasto insorto tra le Sezioni semplici, hanno affermato i seguenti principi di diritto:
- l’inammissibilità del ricorso per cassazione preclude la possibilità di rilevare d’ufficio la prescrizione del reato maturata prima della sentenza di appello, ma non rilevata né eccepita in quella sede o nei motivi di ricorso;
- è ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduce, anche con un unico motivo, l’intervenuta prescrizione del reato maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
In allegato Sentenza.
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