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Separazione tra coniugi, decorrenza assegno: la decisione della Cassazione

L´assegno stabilito dal giudice in caso di divorzio va concesso con efficacia retroattiva, fin dalla data della domanda di risoluzione del vincolo coniugale, oppure ex nunc, dalla data nella quale è passato in giudicato il provvedimento giudiziale di cessazione degli effetti civili tra i coniugi ?
Su questo quesito, riguardante il dies a quo al fine del riconoscimento dell´assegno divorzile anche in misura retroattiva, si è pronunciata la Suprema Corte di Cassazione sez. VI Civile -1 con ordinanza del 15 novembre 2016, n. 23263.

La decisione della Cassazione

Definendo in sede di legittimità il caso di una donna alla quale, a seguito della pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, era stato riconosciuto dal giudice un assegno di euro 300,00 aumentati ad euro 350,00 in sede d´Appello, i Giudici Supremi, chiamati a dirimere la vicenda in ordine all´attribuzione di tale assegno alla donna, da parte dell´ex marito, hanno preliminarmente rilevato come, al riguardo, andasse richiamato l´orientamento della Corte secondo il quale: "in tema chi determinazione dell´assegno dl mantenimento in sede di scioglimento degli effetti civili del matrimonio, l´esercizio del potere del giudice che, ai sensi dell´art. 5, comma 9, della legge n. 898 del 1970, può disporre - d´ufficio o su istanza di parte - indagini patrimoniali avvalendosi della polizia tributaria, costituisce una deroga alle regole generali sull´onere della prova. L´esercizio di tale potere discrezionale non può sopperire alla carena probatoria della parte onerata, ma vale ad assumere, attraverso uno strumento a questa non consentito, informazioni integrative del "bagaglio istruttorio" già fornito, incompleto o non completabile attraverso gli ordinari meri di prova; tale potere non può essere attivato a fini meramente esplorativi, sicché la relativa istanza e la contestazione di parte dei fatti incidenti sulla posizione reddituale del coniuge tenuto al predetto mantenimento devono basarsi su flutti specifici e circostanziati" (Cass. 2098 del 2011).
L´assegno di divorzio, hanno poi precisato, per quanto qui specificamente interessa, i Giudici Supremi, trovando la propria fonte nel nuovo "status" delle parti, rispetto al quale la pronuncia del giudice ha efficacia costitutiva, decorre dal passaggio in giudicato della statuizione di risoluzione del vincolo coniugale.
Tuttavia, hanno continuato, a tale principio ha introdotto un temperamento l´art. 4, comma decimo, della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come sostituito dall´art. 8 della legge 6 marzo 1987 n. 74, conferendo al giudice il potere di disporre, in relazione alle circostanze del caso concreto, ed anche in assenza di specifica richiesta, la decorrenza dello stesso assegno dalla data della domanda di divorzio: peraltro il giudice, ove si avvalga di tale potere, è tenuto a motivare adeguatamente la propria decisione.
Nella fattispecie, dal complessivo esame della motivazione relativa al presupposti attributivi dell´assegno divorzile, risultando che lo squilibrio reddituale ed economico accertato sussistesse già al momento della proposizione della domanda, hanno respinto il ricorso.
Sentenza allegata


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