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Ricerca ed estrazione al largo di Gela, rigettato ricorso ambientalisti, qui la Sentenza

Il Consiglio di Stato, sez. VI, con Sentenza 31 agosto 2016, n. 3767, ha respinto il ricorso delle Associazioni ambientaliste sull´autorizzazione all´attività di ricerca ed estrazione al largo del Golfo di Gela e sulla terraferma, confermando la sentenza della sez. I del Tar Lazio n. 7782 del 2015, che aveva dichiarato legittima l´autorizzazione all´attività di ricerca ed estrazione al largo del Golfo di Gela e sulla terraferma.
Il Consiglio di Stato ha giudicato l´appello inammissibile per violazione dell´art. 101 c.p.a., trattandosi di una mera riproposizione dei motivi di primo grado, senza che sia stata sviluppata alcuna confutazione della statuizione del primo giudice.
Nel merito ha ritenuto l´appello infondato sotto molteplici profili, tra cui:
a) non è stata violata la direttiva Habitat 92/43/Cee perché le attività del progetto ubicate in ambito offshore non sono localizzate all´interno di aree caratterizzate da habitat naturali e specie floristiche e faunistiche di interesse europeo;
b) non è stato violato il "principio di precauzione", che consente, ma non impone incondizionatamente all´Amministrazione, di attivarsi in presenza di pericoli soltanto ipotizzati e non ancora suffragati da evidenze scientifiche. Peraltro, le esigenze sottese al principio di precauzione sono state nella specie soddisfatte attraverso la previsione di specifiche prescrizioni di tutela che dimostrano la centralità assunta in sede istruttoria dalle questioni di tutela ambientale.
c) non è stata violata la direttiva 13/30/UE sulla sicurezza delle operazioni in mare, direttiva che non era ancora stata recepita all´epoca di adozione dei provvedimenti impugnati e che, per il suo contenuto, non può considerarsi self executing.
d) il parere regionale per gli interventi soggetti a VIA statale (quale quello per cui è causa) è meramente consultivo/collaborativo, e non vincolante, come si evince dall´art. 25, comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006 che riconosce l´esclusiva competenza del Ministero dell´ambiente. La disciplina legislativa della VIA trova, del resto, il suo fondamento a livello costituzionale nell´art. 117, comma 2, lett. s) Cost., che riconosce allo Stato una potestà legislativa esclusiva in materia di "tutela dell´ambiente e dell´ecosistema". Nell´esercizio di tale potestà legislativa esclusiva, la legge statale può certamente attribuire allo Stato anche le funzioni amministrative, a prescindere dall´intesa con la Regione.
Sentenza CdS n. 3767/2016 e Sentenza Tar Lazio impugnata allegate.

Fonte: Giustizia Amministrativa

 

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