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Recesso con WHATSAPP, ecco l´ordinanza in .pdf, giudice: "Assolto onere forma scritta"

L´ordinanza del giudice di Catania, secondo la quale si può licenziare in chat, in quanto sia quella di WhatsApp, ma, per analogia, anche di Facebook, soddisfa il requisito, nella specie indefettibile, della forma scritta, sta facendo il giro d´Italia.
Siamo in grado, dopo aver dato per primi notizia di questo provvedimento, di pubblicare il testo integrale dell´ordinanza, rimessoci, con estrema disponibilità, dall´avvocato Giovanni Lotà.

Ricordiamo che con con l´ordinanza in esame, che non ha alcun precedente giurisprudenziale, è stato respinto il ricorso di una lavoratrice che, ritenendo il provvedimento di licenziamento che era stato irrogato ai suoi danni tramite WhatsApp, carente del requisito fondamentale della forma scritta, lo aveva impugnato anche sotto tal profilo.

Ma secondo il Tribunale, il recesso tramite chat equivale a una forma scritta ed è quindi ammissibile.

Secondo quanto scrive il giudice, "il recesso intimato mezzo "WhatsApp appare assolvere l´onere della forma scritta trattandosi di documento informatico che parte ricorrente ha con certezza imputato al datore di lavoro, tanto da provvedere a formulare tempestiva impugnazione giudiziaria in data 23 aprile 2015".

Secondo il giudice, infatti, "la modalità utilizzata dal datore di lavoro nel caso di fattispecie appare idonea ad assolvere ai requisiti formali in esame, in quanto la volontà di licenziare è stata comunicata per iscritto alla lavoratrice in maniera inequivoca come del resto dimostra la reazione da subito manifesta dalla predetta parte".

Gli avvocati Giovanni Lotà e Tiziana Castelli, difensori del datore di lavoro, si dicono soddisfatti della pronuncia del Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania che dimostra come anche il diritto deve fare i conti con le nuove tecnologie e le nuove forme di comunicazione come whatsup e i social media che fanno ormai parte integrante della quotidianità di ognuno e che non possono non vedersi riconosciuti un valore anche "giuridicamente rilevante".
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