I Giudici della Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 30497 del 19 luglio 2016, hanno avuto modo di ribadire che per la configurabilità del reato previsto e punito dell´art. 11, D.Lgs. n. 74/2000, sia necessaria, nella condotta dell´agente, la presenza del dolo specifico.
I Giudici infatti, nell´esaminare il caso concreto, rappresentato dalla condotta dell´imputato che aveva provveduto ad effettuare una donazione con riserva dell´usufrutto in favore di una persona cara, di un immobile avente un certo valore, hanno innanzitutto evidenziato che il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte sia un reato di pericolo che si concretizza, pertanto, a prescindere dal verificarsi dell´effettivo evento.
Hanno poi evidenziato che, ai fini della configurabilità del reato, debba necessariamente riscontrarsi, con elementi univoci, la presenza della volontà nell´agente di volere eludere il pagamento delle imposte.
Nel caso concreto, la donazione era stata preceduta dalla notifica da parte dell´Ente di riscossione di una cartella esattoriale per il recupero di imposte non versate dall´imputato, che era stata però impugnata. Inoltre l´imputato era titolare di altri beni.
La Corte ha quindi accolto il ricorso proposto dall´imputato avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la sentenza di condanna del primo giudice, in quanto il giudice di appello non aveva tenuto conto di tutti gli elementi proposti dalla difesa in ordine alla presenza dell´elemento del dolo nella condotta dell´imputato.
Da qui l´accoglimento del ricorso con rinvio.
Si allega la sentenza
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