Con Sentenza n. 21598/2016, resa in esito all´udienza del 8/3/2016, depositata il 24/5/2016, la seconda Sezione penale della Suprema Corte di Cassazione ha affermato che, nel caso in cui sia già intervenuta una pronuncia di condanna (in primo o secondo grado) per il reato di danneggiamento non aggravato, nel dichiarare che il fatto non è previsto come reato a seguito della "abolitio criminis" e trasformazione della fattispecie in illecito civile operata dall´art. 4 lett. c) del d.lgs. n. 7/2016, il giudice dell´impugnazione è tenuto a pronunciarsi in ordine alle statuizioni civili della sentenza.
Sentenza allegata
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