È stato quanto deciso dai giudici amministrativi con l’ordinanza 12 aprile 2016, n. 4343 della Sezione II bis del Tar Lazio, con la quale è stata sollevata una importantissima questione di legittimità costituzionale, riferita alle disposizioni legislative vigenti che hanno escluso dalla partecipazione ad ulteriori concorso scolastici i docenti già titolari di contratti di ruolo.
Opportuno riepilogare sinteticamente i fatti che hanno portato alla pronuncia del Tar.
I ricorrenti, tutti docenti di ruolo, avevano impugnato il decreto di indizione del “Concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni dell’organico dell’autonomia della scuola secondaria di primo e secondo grado”, limitatamente alla parte in cui detto decreto faceva diretta applicazione dell’art. 1, comma 110, ultima parte, della l. n. 107 del 2015. Tale disposizione recita che “Ai concorsi pubblici per titoli ed esami non può comunque partecipare il personale docente ed educativo già assunto su posti e cattedre con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato nelle scuole statali”.
Il Tar ha innanzitutto disatteso l’eccezione, formulata in giudizio, circa la possibilità di sollevare questioni di costituzionalità in sede di incidente cautelare, richiamando la giurisprudenza del Consiglio di Stato.
Nel merito, il Tar ha centrato la propria attenzione sui canoni espressi dall’art. 3 Costituzione rapportandolo anche a quelli desumibili dall´art. 97, con riguardo al buon andamento dell’amministrazione pubblica, di pari opportunità e di non discriminazione, sottesi al principio di uguaglianza.
Secondo il giudice di primo grado, la disparità di trattamento fra docenti a tempo indeterminati e tutti gli altri soggetti in possesso dei titoli per l’ammissione non può trovare supporto nell´obbiettivo del superamento della precarizzazione, dato che la procedura concorsuale non può essere utilizzata per svolgere una funzione di “sistemazione” dei cd. precari storici della scuola, proprio in quanto si tratta di un concorso pubblico (per titoli ed esami) che ha come “causa tipica” la selezione dei candidati più meritevoli.
Le perplessità che hanno condotto il Tar ad investire della questione la Consulta sono state fondate anche su due altri concorrenti ma distinti profili.
In primo luogo, in relazione all’art. 4, comma 2, Cost., nella parte in cui dispone che “Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, una attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società”, da solo ed in combinato disposto con l’art. 2 Cost..
Riguardo tale profilo, il giudice capitolino ha evidenziato che le norme fondamentali richiamate riconoscono al cittadino il diritto alla scelta dell’attività lavorativa che intenda svolgere sulla base delle proprie possibilità e del modo in cui intenda espletare la predetta attività, come mezzo fondamentale di realizzazione e attuazione dell’interesse allo sviluppo della propria personalità, senza discriminazioni che non siano quelle derivanti dalla capacità e/o dalla preparazione specificatamente richiesta dal tipo di attività.
Infine, in relazione all’art. 51, comma 1, Cost., nella parte in cui dispone i principi fondamentali in tema di accesso agli uffici pubblici: “tutti i cittadini … possono concorrere agli uffici pubblici … in condizioni di eguaglianza”. In particolare, secondo il Tar romano, la norma censurata preclude immotivatamente e illegittimamente ai ricorrenti, in quanto docenti di ruolo a tempo indeterminato della scuola statale, la possibilità di concorrere in posizione di parità con i docenti cd. precari della scuola ai fini dell’immissione in ruolo in un diverso ordine di scuola o in una diversa classe di concorso.
D´altra parte, la pregressa disciplina, contenuta nel decreto con cui era stato indetto del concorso 2012, ha rilevato il Collegio, era stata ritenuta non irragionevole e non illegittima in sede di esame cautelare dal Consiglio di Stato.
Tutti gli articoli pubblicati in questo portale possono essere riprodotti, in tutto o in parte, solo a condizione che sia indicata la fonte e sia, in ogni caso, riprodotto il link dell'articolo.