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Quando sono inutilizzabili alcune prove nei giudizi di separazione

Quando sono inutilizzabili alcune prove nei giudizi di separazione

 Nei giudizi di separazione entrambi i coniugi, sia colui che introduce il giudizio sia l'altro che deve contraddire alle pretese avanzate,devono provare i fatti posti a fondamento delle proprie domande e/o eccezioni processuali.

L'art. 2697 c.c. prevede infatti che "chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento", senza che vi siano apparentemente limitazioni di prova.

Da un punto di vista processuale, l'art. 115 c.p.c. sulla "disponibilità delle prove" dispone che "salvi i casi previsti dalla legge, il Giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti…".

L'art. 116 c.p.c. prevede poi al primo comma che "Il giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento, salvo che la legge disponga altrimenti";

Al suo secondo comma specifica che "il giudice può desumere argomenti di prova dalle risposte che le parti gli danno a norma dell'articolo seguente, dal loro rifiuto ingiustificato a consentire le ispezioni che egli ha ordinate e, in generale, dal contegno delle parti stesse nel processo".

Le prove necessarie da fornire nei procedimenti di attengono al profilo del mantenimento al fine di fissarne l'ammontare a carico del coniuge onerato, sia per ciò che concerne l'assegno a favore del coniuge per sé e per i figli, al profilo dell'affidamento dei stessi nonché all'eventuale addebito della separazione.

Le prove documentalicirca le condizioni economico/patrimoniali sono rappresentate dalle dichiarazioni fiscali degli ultimi tre anni o da dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, da estratti di conti correnti bancari e/o postali, libretti di risparmio, visure riguardanti proprietà immobiliari, visure PRA.

L'aspetto economico assume una fondamentale rilevanza, considerato che già all'udienza presidenziale il Presidente del Tribunale dovrà sulla base delle allegazioni delle parti provvedere all'assunzione dei provvedimenti temporanei ed urgenti.

È ovvio che nel caso in cui le produzioni documentali non siano rispondenti al tenore di vita rappresentato in atti, il Giudice Istruttore potrà poi disporre nel corso del procedimento i dovuti accertamenti patrimoniali sui redditi dei coniugi e sui beni in contestazione, per il tramite della Guardia di Finanza.

Le prove documentali rilevanti ai fini dell'affidamento e dell'addebito della separazione possono essere rappresentate anche da sentenze rese in altri giudizi tra le parti nonché da file di conversazioni intrattenute dalle parti o registrazioni telefoniche .

Infatti, il Giudice civile, in assenza di divieti di legge, può formare il proprio convincimento anche in base a prove atipiche (Cass. civ. Sez. III, 20 gennaio 2015, n. 840)

Dopo l'avvento dei social network avviene spesso la produzione in giudizio di prove raccolte da uno dei coniuge quali ad esempio riproduzioni fotografiche al fine di provare ad esempio episodi di tradimento.

A tal proposito la Suprema Corte ha recentemente statuito che " la fotografia costituisce prova precostituita della sua conformità alle cose e ai luoghi rappresentati, sicché chi voglia inficiarne l'efficacia probatoria non può limitarsi a contestare i fatti che la parte che l'ha prodotta intende con essa provare, ma ha l'onere di disconoscere tale conformità (Cass. civ. [ord.], sez. II, 23-04-2018, n. 9977).

Anchei messaggi di posta elettronica (email, skype etc.) e gli sms, per legge, sono veri e propri mezzi di corrispondenza che talvolta vengono prodotti in giudizio.

Le parti possono poi richiedere l'interrogatorio formale dell'altro coniuge nonché prove testimoniali.

Il giudice civile, in mancanza di divieto, può liberamente utilizzare anche le prove raccolte in un diverso giudizio tra le stesse o tra altre parti quali le prove testimoniali ( sul punto cfr. Cass. Cass. civ. Sez. III, 20 gennaio 2015, n. 8409).

Il giudice civile può anche avvalersi delle prove raccolte in sede penale quando esse siano state assunte nel contraddittorio tra le parti, o quando il contraddittorio sia mancato per l'autonoma scelta dell'imputato di avvalersi di riti alternativi, oppure quando tutte le parti gliene facciano concorde richiesta, ma in ogni caso deve procedere ad autonoma e motivata valutazione dell'attendibilità, dell'affidabilità e dell'idoneità delle prove medesime a dimostrare l'esistenza o l'inesistenza dei fatti rilevanti nella controversia civile dinanzi a lui pendente (Sul punto cfr. Cass. sentenza n. 21299/2014).

In particolare in relazione a quanto oggetto di trattazione, verrà evidenziata la rilevanza probatoria di file audio prodotti in giudizio da uno dei coniugi.

Questa produzione è sempre utilizzabile e quindi ammissibile?

A tal proposito rileva l'art. 2712 c.c. il quale prevede che "le riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime". 

La Suprema Corte di Cassazione conl'ordinanza n. 22677/2016 si è pronuncia in termini di inutilizzabilità nei giudizi di separazione di materiale probatorio raccolto illecitamente.

Il caso portato innanzi all'attenzione del Giudice di legittimitàriguardava l'impugnazione dal parte della moglie della sentenza resa dalla Corte d'Appello territoriale -innanzi alla quale entrambi avevano proposto appello,- ritenuta illegittima per violazione dell'art. 2712 c.c. per non aver acquisito come materiale probatorio alcuni file audio, di proprieta' del maritoe pervenuti in forma anonima alla ricorrente, che contenevano la prova dei condizionamenti che il padre esercitava sui figli.

Quanto alla lamentata non utilizzazione dei files audio con relativa traduzione giurata, gia' di "proprieta' " del maritoe a lui sottratti e inviati anonimamente al difensore moglie, la Corte rileva la implicita motivazione della Corte di appello con riferimento a quanto gia' affermato dalla sentenza di primo grado in tema di inutilizzabilita' del materiale probatorio raccolto illecitamente e con riferimento altresi' alla irrilevanza delle conversazioni fra i coniugi nel contesto delle acquisizioni probatorie di cui la Corte distrettuale ha potuto disporre al fine di decidere sul regime di affidamento dei figli.

Sottolinea inoltre che non sembra fondato l'assunto della ricorrente circa l' utilizzabilità in un giudizio civile, e a differenza del giudizio penale, del materiale probatorio acquisito mediante sottrazione fraudolenta alla parte processuale che ne era in possesso. Il ricorso viene pertanto rigettato.

Nel giudizio di separazione giudiziale dei coniugi è infondata la doglianza sollevata innanzi al S.C. relativamente all'asserita violazione dell'art. 2712 c.c. per non aver acquisito, il giudice di merito, come materiale probatorio, alcuni file audio di proprietà della controparte, provanti il condizionamento esercitato da quest'ultima sui figli. Al riguardo trova applicazione, infatti, il principio dell'inutilizzabilità del materiale probatorio raccolto illecitamente, mediante sottrazione fraudolenta all'altra parte processuale che ne era in possesso ( Cass. civ. Sez. VI, 8 novembre 2016, n. 22677).

Ovviamente tale principio va esteso anche a tutte quelle produzioni documentali che appartengono all'altro coniuge e che siano state sottratte illecitamente, quale corrispondenza privata (quale ad esempio la corrispondenza bancaria dell'ex coniuge) o riproduzioni fotografiche.

Produrre in giudizio la corrispondenza privata dell'ex coniuge costituisce reato.

Integra il reato di violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza (art. 616 c.p.), la condotta di colui che sottragga la corrispondenza bancaria inviata al coniuge per produrla nel giudizio civile di separazione; né, in tal caso, sussiste la giusta causa di cui all'art. 616, 2º comma, c.p., la quale presuppone che la produzione in giudizio della documentazione bancaria sia l'unico mezzo a disposizione per contestare le richieste del coniuge-controparte, considerato che, ex art. 210 c.p.c., il giudice può, ad istanza di parte, ordinare all'altra parte o ad un terzo, l'esibizione di documenti di cui ritenga necessaria l'acquisizione al processo (sul punto Cass. penale sentenza n. 952/2018 e Cass. pen., sez. V, 29-03-2011, n. 35383).

Per completezza, si rappresenta che anche prendere cognizione del contenuto di una e-mail" dell'ex coniuge integra il reato di violazione di corrispondenza.

Invece le produzioni in giudizio delle registrazioni delle conversazioni avvenute tra le parti sono lecite ed il disconoscimento delle stesse va fatto dalla parte contro cui vengono prodotte.

Di seguito si indicano alcune recenti sentenze in materia.

Cass. pen., sez. V, 02-02-2017, n. 12603.

Integra il reato di violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza (art. 616 c.p.) e non la fattispecie prevista dall'art. 617, 1º comma, c.p., la condotta di colui che prende cognizione del contenuto della corrispondenza telematica intercorsa tra la ex convivente e un terzo soggetto, conservata nell'archivio di posta elettronica della prima.

Cass. civ. [ord.], sez. III, 19-01-2018, n. 1250.

La registrazione su nastro magnetico di una conversazione può costituire fonte di prova, ex art. 2712 c.c., se colui contro il quale la registrazione è prodotta non contesti che la conversazione sia realmente avvenuta, né che abbia avuto il tenore risultante dal nastro, e sempre che almeno uno dei soggetti, tra cui la conversazione si svolge, sia parte in causa; il disconoscimento, da effettuare nel rispetto delle preclusioni processuali degli art. 167 e 183 c.p.c., deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito e concretizzarsi nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra la realtà fattuale e quella riprodotta.

Cass. civ., sez. lav., 08-03-2018, n. 5523.

In tema di efficacia probatoria dei documenti informatici, il messaggio di posta elettronica (c.d. e-mail) privo di firma elettronica non ha l'efficacia della scrittura privata prevista dall'art. 2702 c.c. quanto alla riferibilità al suo autore apparente, attribuita dall'art. 21 d.leg. n. 82 del 2005 solo al documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, sicché esso è liberamente valutabile dal giudice, ai sensi dell'art. 20 medesimo decreto, in ordine all'idoneità a soddisfare il requisito della forma scritta, in relazione alle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità ed immodificabilità.

Avv. Daniela Bianco del Foro di Reggio Calabria 

 

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