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Incidenti stradali: quando la presunzione di concorso di colpa ex art. 2054 c.c. non trova applicazione?

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L'assenza dello scontro tra veicoli esclude la possibilità di applicazione della presunzione di concorso di colpa di cui all'art. 2054 c.c.

Questo è quanto ha ribadito la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 19282 del 15 giugno 2022 (fonte: http://www.italgiure.giustizia.it/sncass/).

Ma vediamo nel dettaglio la questione sottoposta all'esame dei Giudici di legittimità.

I fatti di causa

Il ricorrente ha chiamato in giudizio, davanti al Giudice di pace i convenuti, rispettivamente in qualità di proprietario, conducente e assicuratore, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni da lui subiti in occasione di un sinistro stradale. In buona sostanza è stato esposto che il ricorrente era alla guida del suo motociclo e l'autovettura condotta dal conducente convenuto, si immetteva in modo imprudente sulla carreggiata. Tale immissione avrebbe costretto il ricorrente a una manovra improvvisa per evitare l'impatto, a causa della quale lo stesso avrebbe perso il controllo della moto finendo a terra. Sia in primo grado che in secondo grado, la domanda attorea è stata rigettata. 

Il caso è giunto dinanzi alla Corte di Cassazione.

Ripercorriamo l'iter logico-giuridico seguito da quest'ultima autorità.

La decisione della SC

Il ricorrente si duole del fatto che il Giudice d'appello non avrebbe tenuto conto dell'apporto causale del conducente dell'autovettura nella determinazione dell'incidente, non applicando la presunzione di cui all'art. 2054, secondo comma, c.c., in forza del quale nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli. In buona sostanza, a dire del ricorrente, tale ultima norma troverebbe applicazione anche laddove non vi sia stato scontro tra i due mezzi, così come nel caso di specie.

La Corte di Cassazione non è dello stesso avviso. Vediamo perché.

Innanzitutto, i Giudici di legittimità richiamano la costante giurisprudenza che ha ribadito che, in materia di responsabilità da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, la ricostruzione delle modalità del fatto generatore del danno, la valutazione della condotta dei singoli soggetti che vi sono coinvolti, l'accertamento e la graduazione della colpa, l'esistenza o l'esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e l'evento dannoso, integrano altrettanti giudizi di merito, come tali sottratti al sindacato di legittimità se il ragionamento posto a base delle conclusioni sia caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista logico-giuridico (v., tra le altre, le sentenze 23 febbraio 2006, n. 4009, 25 gennaio 2012, n. 1028, e l'ordinanza 5 giugno 2018, n. 14358). 

Ciò premesso, la Corte di Cassazione fa rilevare che, nel caso di specie, il Giudice di merito ha correttamente affermato che, essendo pacifico che tra i due mezzi non vi è stato alcuno scontro, non è possibile l'applicazione della presunzione di pari responsabilità dell'art. 2054, secondo comma, c.c. E ciò anche in considerazione del fatto che non è stata provata alcuna colpa a carico del conducente dell'autoveicolo, né dimostrata la violazione da parte di quest'ultimo di una norma sulla sicurezza stradale. In queste ipotesi, appare evidente, secondo i Giudici di legittimità, che non essendosi verificato alcuno scontro, la presunzione di cui al su citato art. 2054 c.c. non può trovare applicazione. In punto, la giurisprudenza ha stabilito che la presunzione di pari responsabilità nella causazione di un sinistro stradale, prevista dall'art. 2054, comma secondo, c.c., è applicabile, di regola, soltanto quando tra i veicoli coinvolti vi sia stato un urto. Tuttavia, anche quando manchi una collisione diretta tra veicoli, è consentito applicare estensivamente la suddetta norma al fine di graduare il concorso di colpa tra i vari corresponsabili, sempre che sia stato accertato in concreto il nesso di causalità tra la guida del veicolo non coinvolto e lo scontro (così la sentenza 9 marzo 2012, n. 3704, e le ordinanze 19 luglio 2018, n. 19197, e 12 febbraio 2021, n. 3764); ed è evidente che l'estensione ora richiamata non è applicabile nel caso di specie.

Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, pertanto, il ricorso è stato rigettato. 

 

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