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Quando la liquidazione del compenso dell'avvocato è lesiva del decoro professionale?

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È erronea nonché lesiva dei minimi tariffari [...] e del decoro professionale una liquidazione [...] omnicomprensiva, unitaria e non specifica dei diritti per ciascuna delle due fasi del giudizio di merito, come erronea e lesiva del decoro professionale è una condanna alle spese priva di qualsiasi specificazione relativa alle singole voci liquidate (Cass. n. 5250 del 2019; Cass. n. 5318 del 2007, Cass. n. 11276 del 2002).

Questo ha statuito la Corte di Cassazione con ordinanza n. 37009 del 26 novembre 2021.

Ma vediamo il caso sottoposto all'esame dei Giudici di legittimità.

I fatti di causa

La parte ricorrente ha impugnato una intimazione di pagamento dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale; intimazione, questa, che è stata accolta, con compensazione delle spese. La decisione è stata appellata dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale che in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha disposto la condanna dell'Ufficio al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, quantificandole in euro 300 per il primo grado ed euro 300 per il secondo, precisando in motivazione che la soccombenza comporta la refusione delle spese di giudizio in favore della parte risultante vincitrice tranne nell'ipotesi, non verificatasi nel caso di specie, in cui vi sia stata una grave ed eccezionale ragione per compensare le spese.

Il caso è giunto dinanzi alla Corte d Cassazione. 

Ripercorriamo l'iter logico-giuridico seguito da quest'ultima autorità giudiziaria.

La decisione della SC

Il ricorrente lamenta, tra l'altro, la violazione dell'art. 2233 c.c., nonché del D.M. 5 aprile 2014, n. 55, del Ministero della Giustizia come modificato dal D.M. n. 37 del 2018 e delle tabelle 1-2 dei parametri ad esso allegate nella parte della decisione in cui i Giudici hanno effettuato una liquidazione delle spese legali in misura inferiore ai minimi tariffari. Tale circostanza, a dir del ricorrente, costituirebbe una lesione del decoro professionale. Ad avviso della Corte di cassazione, le su citate doglianze sono fondate. Infatti, secondo i Giudici di legittimità, la liquidazione delle spese processuali di 300 euro per il primo grado e di altri 300 euro per il secondo grado, risulta erronea nonché lesiva dei minimi tariffari, oltre che del decoro professionale. E ciò anche in considerazione del fatto che si tratta di:

  • una liquidazione omnicomprensiva, unitaria e non specifica dei diritti per ciascuna delle due fasi del giudizio di merito (Cass. n. 5250 del 2019; Cass. n. 5318 del 2007, Cass. n. 11276 del 2002);
  • di una condanna alle spese priva di qualsiasi specificazione relativa alle singole voci liquidate (Cass. n. 5250 del 2019; Cass. n. 5318 del 2007, Cass. n. 11276 del 2002).

D'altro canto, anche in giurisprudenza (Cass. n. 5250 del 2019; Cass. n. 5318 del 2007, Cass. n. 11276 del 2002) è stato affermato che la liquidazione delle spese processuali: 

  • non può essere compiuta in modo globale per spese, competenze di procuratore e avvocato, dovendo invece essere eseguita in modo tale da mettere la parte interessata in grado di controllare se il giudice abbia rispettato i limiti delle relative tabelle e così darle la possibilità di denunciare le specifiche violazioni della legge o delle tariffe;
  • non può essere effettuata in modo globale neanche al di sopra delle somme richieste dalla parte istante, senza indicazione dettagliata delle singole voci aumentate in conformità alla tariffa forense, se la predetta parte istante abbia presentato nota specifica con l'indicazione delle spese vive sostenute e dei diritti ed onorari spettanti. E ciò in considerazione del fatto che deve essere consentito sempre l'accertamento della conformità della liquidazione a quanto risulta dagli atti e alle tariffe applicabili alla controversia, anche in relazione all'inderogabilità dei minimi e dei massimi tariffari (Cass. n. 5250 del 2019,n. 27020 del 2017, n. 830 del 2020).

Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, pertanto, il ricorso del contribuente è stato accolto e la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale, in diversa composizione. 

 

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