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Quando è illegittima l´intimazione di pagamento ?

di Marisa Antelmi

L´ordinanza di assegnazione di crediti, resa ai sensi dell´art. 553 c.p.c., acquista efficacia di titolo esecutivo nei confronti del terzo assegnato solo dal momento in cui sia portata a conoscenza di questi o dal momento successivo a tale conoscenza che sia specificamente indicato nell´ordinanza stessa; è illegittima, pertanto, l´intimazione, col precetto notificato prima di tale momento, del pagamento di spese o competenze diverse e ulteriori.

Cassazione Civile, sentenza nr. 2724 del 2 febbraio 2017


Il caso

A seguito di un procedimento di espropriazione presso terzi, instaurato da Tizio,marisa antelmi - 964x489 jpg il Giudice dell´Esecuzione rende ordinanza di assegnazione ex art.553 c.p.c., con ordine al terzo pignorato di corrispondere le somme indicate entro venti giorni dalla notifica; detta ordinanza viene però notificata qualche mese più tardi unitamente al precetto di pagamento, contenente anche l´autoliquidazione di ulteriori somme per competenze legali.

Il terzo provvede al pagamento della sola somma di cui all´ordinanza di assegnazione e Tizio intenta altra espropriazione presso terzi, questa volta nei confronti del terzo, quale debitore divenuto principale in forza dell´ordinanza, nonché di altri soggetti (quali terzi pignorati).

A seguito di opposizione all´esecuzione da parte del debitore, il GE sospende l´esecuzione e rimette le parti dinanzi al Giudice di Pace, competente per valore, il quale accoglie l´opposizione, ritenendo illegittimo il precetto perchè non sorretto da idoneo titolo esecutivo.

II Tribunale, investito del gravame, riconosce la natura di titolo esecutivo all´ordinanza di assegnazione, mai impugnata in sé, ma qualifica come contraria a correttezza e buona fede la condotta del creditore, sia per contrasto col termine per adempiere, fissato al terzo nella stessa ordinanza azionata, inconciliabile quindi con la facoltà di intimare precetto prima della sua scadenza, sia soprattutto con la posizione del terzo pignorato, ignaro della sorte del processo esecutivo e altrimenti vittima di un abuso del processo.

Tizio ricorre per la cassazione della sentenza del Tribunale.

La Cassazione ritiene infondato il ricorso: la sentenza gravata, evidenziano i giudici, non disconosce la natura di titolo esecutivo, nei confronti del terzo pignorato, all´ordinanza di assegnazione resa ai sensi dell´art. 553 c.p.c., ma ne postula la non azionabilità in uno al precetto, prima del decorso del termine dilatorio fissato al terzo medesimo.

La Suprema Corte conferma in tal modo un principio già consolidato (Cass. 9390/2016, confermata da Cass. 26013/2016), ossia che "in tema di esecuzione mobiliare presso terzi, l´ordinanza con la quale il giudice dell´esecuzione, ai sensi dell´art. 533 c.p.c., assegna in pagamento al creditore procedente la somma di cui il terzo pignorato si è dichiarato debitore nei confronti del debitore espropriato costituisce titolo esecutivo nei confronti del terzo e a favore dell´assegnatario, ma acquista tale efficacia soltanto dal momento in cui sia portata a conoscenza del terzo assegnato o dal momento successivo a tale conoscenza che sia specificamente indicato nell´ordinanza di assegnazione".

Di conseguenza, prima di tale momento il creditore non può agire esecutivamente, essendo temporaneamente esclusa l´efficacia esecutiva del titolo, differita dalla stessa previsione in esso inserita.

Tale principio è diretto a consentire al terzo, nuovo debitore, di adempiere spontaneamente, senza aggravio di ulteriori spese e oneri, nonché ad evitare un uso improprio, se non un abuso, del processo esecutivo di moltiplicazione indebita di spese e compensi.

La Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, oltre all´ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

L´autrice di questo articolo, avv. Marisa Antelmi, si è laureata in Giurisprudenza presso l´università degli Studi di Bari, presso il cui Ordine ha conseguito l´abilitazione ed è iscritta, esercitando la professione di Avvocato.

 

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