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Prova preselettiva concorso, carenze organizzative P.A.: benefici a candidati che hanno subito nocumento

GU

Se a causa di una carenza organizzativa della pubblica amministrazione relativamente alle prove preselettive di un concorso, alcuni concorrenti subiscono un nocumento, l'attenzione dell'amministrazione va rivolta logicamente verso questi ultimi che a differenza di altri candidati non hanno subìto alcun pregiudizio. L'eventuale estensione anche ad altri candidati dei benefici riconosciuti a quelli pregiudicati violerebbe il principio di uguaglianza e di non discriminazione, favorendo candidati che hanno errato per propria lacuna e non per errore dell'amministrazione (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 26 ottobre 2017, n. 10726).

Questo è quanto ha statuito il Tar Lazio con sentenza n. 12640 del 26 novembre 2020.

Ma vediamo nel dettaglio la questione sottoposta all'esame dei Giudici amministrativi.

I fatti di causa

I ricorrenti hanno partecipato tutti alla prova preselettiva del concorso bandito con Decreto del 18 novembre 2016 dal Ministero della Giustizia, "Concorso pubblico a n. 800 posti a tempo indeterminato per il profilo professionale di Assistente giudiziario, area funzionale II, fascia economica F2, nei ruoli del personale del Ministero della giustizia". È accaduto che a causa di un problema organizzativo, con riferimento allo svolgimento della prova preselettiva, alcuni concorrenti sono stati destinatari di domande tronche. A questi candidati, l'amministrazione ha «concesso la scelta se ripetere la prova ovvero beneficiare di un punto aggiuntivo per ogni errore presente nel questionario». Orbene, a dire dei ricorrenti, questa possibilità concessa ai concorrenti tronchisti avrebbe comportato la violazione del principio di par condicio e di imparzialità.

Così il caso è giunto dinanzi al Tar. 

Ripercorriamo l'iter logico-giuridico seguito da quest'ultima autorità giudiziaria.

La decisione del Tar

Innanzitutto, i Giudici amministrativi si soffermano sulla funzione delle prove preselettive. In punto, il Tar richiama l'orientamento del Consiglio di Stato che, in giudizi analoghi, ha affermato che «le prove preselettive possono essere discrezionalmente previste dall'amministrazione ai sensi del comma 2-bis dello stesso art. 7, aggiunto dall'art. 7 del D.P.R. n. 693 del 1996». Secondo detto decreto «le prove di esame possono essere precedute da forme di preselezione». La preselezione:

  • ha come finalità quella di sfoltire il numero dei candidati ove sia stato registrato un enorme numero di domande di partecipazione;
  • rientra nell'esercizio del potere discrezionale attribuito all'amministrazione allo scopo «di rendere, per quanto possibile, più rapida ed efficace la procedura concorsuale».

Tornando al caso di specie, la pubblica amministrazione, visto l'elevato numero di domande pervenute ai fini della partecipazione al concorso, ha indetto una prova preselettiva prevedendo un'unica soglia di sbarramento, ossia l'ammissione alle prove selettive successive «di un numero di candidati pari a quattro volte i posti a concorso e dei candidati che avessero riportato lo stesso punteggio del concorrente classificatosi all'ultimo posto utile» nelle prove preselettive. 

Il fatto che la pubblica amministrazione abbia «previsto l'ammissione di un numero di candidati come innanzi descritto, anziché stabilire l'ammissione sulla base di un punteggio minimo predeterminato, costituisce esercizio di discrezionalità tecnica non abnorme, in quanto plausibile, seppure opinabile, ed è coerente con la richiamata finalità di assicurare lo svolgimento delle procedure concorsuale in un tempo ragionevole» (Cons. Stato, Sez. IV, 1 settembre 2020, n. 5336).

Chiarita la legittimità, sotto tale profilo, della prova preselettiva così come indetta dall'amministrazione, i Giudici amministrativi passano all'esame della questione dei candidati tronchisti. In punto, il Tar afferma che quando i concorrenti subiscono un pregiudizio imputabile a un errore organizzativo della pubblica amministrazione, questa deve porre rimedio, prestando a detti concorrenti più attenzione rispetto a quelli che non hanno subito alcun nocumento e che hanno commesso errori durante la prova preselettiva per loro lacuna. Tale principio, pacifico in giurisprudenza (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 26 ottobre 2017, n. 10726), si coniuga perfettamente con la finalità di rimediare alla disparità di trattamento venutasi a realizzare a causa delle carenze organizzative dell'amministrazione. Con l'ovvia conseguenza che l'attribuzione dei benefici riconosciuti ai tronchisti non può essere estesa anche a quelli che non hanno subito un pregiudizio. Ove si procedesse a tale estensione, si verrebbe a violare il principio di uguaglianza e di non discriminazione, favorendo candidati che hanno errato per propria lacuna e non per errore dell'amministrazione. Alla luce di tali considerazioni, pertanto, il Tar ha ritenuto le censure dei ricorrenti infondate e inammissibili per carenza di interesse. 

 

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