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Processo civile: regolamento necessario di competenza e provvedimento di sospensione processo

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Inquadramento normativo: Art. 42 c.p.c.

Quando va proposta istanza di regolamento necessario di competenza? «L'ordinanza che, pronunciando sulla competenza, sulla litispendenza e connessione (ai sensi degli artt. 39 e 40), non decide il merito della causa e i provvedimenti che dichiarano la sospensione del processo ai sensi dell'art. 295 c.p.c. possono essere impugnati soltanto con istanza di regolamento di competenza» dinanzi alla Corte di cassazione.

Il regolamento necessario di competenza e la sospensione: Il regolamento di competenza è ammesso solo avverso l'ordinanza che dispone l'ordinanza che dichiara la sospensione ai sensi dell'art. 295 c.p.c. e non anche contro quella che rigetta la sospensione e dispone la prosecuzione dei giudizio. E ciò in considerazione del fatto che il regolamento di competenza è un istituto di carattere eccezionale che è finalizzato a effettuare un controllo immediato sulla legittimità del provvedimento di sospensione e non su quello di prosecuzione del giudizio (Cass., nn. 10957/2019; 12963/2012; 10593/2006; 8354/2007, Cass. S.U. n. 37/2001, richiamate da Cass. civ., n. 31694/2019) atteso che il primo provvedimento potrebbe arrecare un irrimediabile pregiudizio alla parte che ne contesta la fondatezza (Cass., nn. 31294/2019, 6174/2005, 15843/2000, richiamate da Cass. civ., n. 20344/2020); il secondo, invece, «non possiede la natura e i requisiti di una statuizione irretrattabile sulla competenza, suscettibile di pregiudicare la decisione della causa» (Cass., nn. 23943/2010, 18199/2004, richiamate da Cass. civ., n. 10957/2019) e, qualora fosse illegittimo, il relativo vizio potrebbe utilmente essere impugnato con «la sentenza resa all'esito del processo». 

Detto vizio, se ritenuto sussistente, determinerebbe «la riforma o la cassazione della sentenza resa in violazione delle norme sulla sospensione necessaria» (Cass., nn. 31294/2019, 6174/2005, 15843/2000, richiamate da Cass. civ., n. 20344/2020). Non può essere proposta istanza di regolamento di competenza neanche contro il provvedimento emesso dal giudice di un'opposizione in materia esecutiva, con cui questi abbia ritenuto sussistente la sua competenza nella fase sommaria, fissando il termine per il prosieguo del giudizio nel merito. E tanto è dovuto al fatto che la natura sommaria di detta pronuncia non assume il valore di decisione sulla competenza, con l'ovvia conseguenza che l'effettiva verifica di quest'ultima sarà affidata alla fase di cognizione piena e solo la pronuncia resa in questa fase a proposito della competenza sarà impugnabile con il regolamento (Cass. civ., n. 12378/2020).

Ammissibilità del regolamento necessario di competenza e sentenza di sospensione: Il regolamento necessario di competenza è ammissibile anche quando la sospensione non sia stata disposta con ordinanza, ma con sentenza, con la quale è stata altresì dichiarata l'improcedibilità della pretesa risarcitoria di una delle parti. In queste ipotesi, l'impugnazione concerne il solo provvedimento di sospensione, la cui forma risulta irrilevante ai fini dell'individuazione del mezzo d'impugnazione, costituito [...] esclusivamente dal regolamento di competenza (cfr. Cass., nn. 8802/2001; 10710/1999, Cass. civ., n. 16361/2019). 

Regolamento necessario di competenza e sospensione del processo ex art. 337, comma 2, c.p.c.: «Quando l'autorità di una sentenza è invocata in un diverso processo, questo può essere sospeso, se tale sentenza è impugnata. Il provvedimento di sospensione può essere impugnato, in applicazione analogica di quanto previsto dall'art. 42 c.p.c. per le ordinanze di sospensione del processo per cd. pregiudizialità - dipendenza, mediante regolamento di competenza, rimedio che, anche in tale ipotesi, conserva la propria struttura e funzione, sicché la Corte di cassazione deve verificare la ricorrenza del rapporto di pregiudizialità ravvisato dal giudice "a quo"» (Cass. n. 18494/2018, richiamata da Cass. civ., n. 14337/2019).

Il sindacato della Corte di Cassazione sul provvedimento che dispone la sospensione del giudizio: In caso di regolamento di competenza necessario proposto contro il provvedimento che dispone la sospensione del giudizio, «il sindacato esercitabile al riguardo dalla Corte di cassazione è limitato alla verifica dell'esistenza dei presupposti giuridici in base ai quali il giudice di merito si è avvalso del potere discrezionale di sospensione, nonché della presenza di una motivazione non meramente apparente in ordine al suo esercizio» (Cass., n. 23010/2017; 16142/2015, 23977/2010, richiamate da Cass. civ., n. 14146/2020).

Regolamento necessario di competenza e difetto del contraddittorio: Nel procedimento instaurato con l'istanza di regolamento di competenza non può essere pronunciata una decisione senza una corretta instaurazione del contraddittorio. In tali casi, occorre che detto difetto non assuma rilevanza quale violazione in sé considerata, ma occorre che «la parte ricorrente evidenzi e dimostri che detta violazione abbia avuto effetto di impedirle di apportare al giudice elementi utili al fine di statuire sulla propria competenza, tali da condurre a diversa decisione» (Cass., n. 14245/2016, richiamata da Cass. civ., n. 7055/2020). 

 

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