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Inquadramento normativo: Art. 2729 c.c.
Le prove atipiche e le risultanze assunte in altri processi intercorsi tra le parti: Nel processo civile, oltre alle prove tipiche, qual è ad esempio quella testimoniale, possono essere prese in considerazione anche quelle atipiche. Tra queste si annoverano le risultanze probatorie assunte in altri processi, intercorsi tra le stesse parti o tra parti diverse, e/o in altre sedi. Dette risultanze possono costituire un insieme univoco di elementi certi sul quale possa fondarsi una ricostruzione attendibile, ancorché desunta (parzialmente) in via presuntiva dei fatti attinenti al thema probandum. In buona sostanza queste prove atipiche possono essere considerate come presunzioni semplici e una volta acquisite entrano a far parte del thema probandum di quel processo con tutte le facoltà concesse reciprocamente alle parti, le quali, nell'ipotesi che dette prove atipiche consistano in una consulenza tecnica espletata in altro processo, possono: a) chiederne la rinnovazione [...]; b) ricorrere a un perito di parte per controdeduzioni scritte o orali; c) in generale, svolgere valutazioni critiche o stimolare la valutazione giudiziale su di essa (Cass., n. 28855/2008, richiamata da Cass., n. 24555/2018). Anche una sentenza passata in giudicato può avere la efficacia riflessa di prova o di elemento di prova documentale in ordine alla situazione giuridica che abbia formato oggetto dell'accertamento giudiziale e tale efficacia indiretta può essere invocata da chiunque vi abbia interesse, spettando al giudice di merito esaminare la sentenza prodotta a tale scopo e valutarne liberamente il contenuto, anche in relazione agli altri elementi di giudizio rinvenibili negli atti di causa (Cass., n. 15599/2019).
E ciò in considerazione del fatto che le prove raccolte in altro processo non possono costituire fonte esclusiva del convincimento del giudice, nel senso che la loro presenza non giustifica il rifiuto di ammissione di diverse prove (Cass., n. 19457/2004, richiamata da Cass., n. 24555/2018). Infatti, dette prove atipiche vanno valutate alla stregua di tutti gli altri elementi istruttori acquisiti al processo (Cass., nn. 19492/2007; 4241/2013; 22954/2015, richiamate da Cass., n. 15599/2019).
Perché sono utilizzabili le prove atipiche? L'utilizzabilità delle prove atipiche nel processo civile discende dal fatto che:
Le prove atipiche e le dichiarazioni del terzo nei procedimenti di opposizione a sanzioni ammnistrative: In punto di dichiarazioni dei terzi, queste non hanno valore ex se di prova, ma ciò non toglie che esse siano utilizzabili ai fini del convincimento giudiziale, essendo ammissibili nel giudizio civile anche le prove atipiche, purché il giudice fornisca adeguata motivazione della loro utilizzazione (Cass. n. 25067/2018, richiamata da Cass., n.25012/2020). Nei procedimenti avverso sanzioni amministrativi, la supposta natura penale della sanzione che dovrebbe far sostenere una sorta di inutilizzabilità, da parte del giudice, delle dichiarazioni rese dal terzo dinanzi ai verbalizzanti non rileva in quanto detti procedimenti seguono le norme del processo civile, nel quale il giudice può porre a base del proprio convincimento anche prove c.d. atipiche (Cass. nn. 1593/2017; 17392/2015, richiamate da Cass., n.25012/2020).
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Il mio nome è Rosalba Sblendorio. Sono una persona estroversa e mi piace il contatto con la gente. Amo leggere, ascoltare musica e viaggiare alla scoperta delle bellezze del nostro territorio. Adoro rigenerarmi, immergendomi nella natura e per questo, quando posso, partecipo ad escursioni per principianti. Ho esercitato la professione da avvocato nel foro di Bari. Per molti anni ho collaborato con uno Studio legale internazionale, specializzato in diritto industriale, presso il cui Ufficio di Bari sono stata responsabile del dipartimento civile e commerciale. Mi sono occupata prevalentemente di diritto civile, diritto commerciale e diritto della proprietà intellettuale.