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Processo civile: notifica telematica, casella pec piena e mancata sottoscrizione

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Inquadramento normativo: Art. 3 bis Legge n. 53/1994; Art. 156 c.p.c.

La notifica telematica di un atto: «La notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata (pec, n.d.r.) all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi». Se l'atto che si intende notificare non è un documento informatico, l'avvocato deve estrarne copia informatica su supporto analogico e attestarne la conformità nelle modalità di cui all'art. 16 undecies D.Legge n. 179/2012 e successive modifiche. In tali casi, «la notifica si esegue mediante allegazione dell'atto da notificarsi al messaggio di posta elettronica certificata. L'avvocato redige la relazione di notificazione su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale e allegato al messaggio di posta elettronica certificata. La relazione deve contenere:

  • il nome, cognome ed il codice fiscale dell'avvocato notificante;
  • il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale e il codice fiscale della parte che ha conferito la procura alle liti;
  • il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale del destinatario;
  • l'indirizzo di posta elettronica certificata a cui l'atto viene notificato;
  • l'indicazione dell'elenco da cui il predetto indirizzo è stato estratto;
  • l'attestazione di conformità»;
  • l'indicazione dell'ufficio giudiziario, la sezione, il numero e l'anno di ruolo della causa, nel caso di notificazioni da eseguirsi nell'ambito di procedimenti in corso.

L'oggetto della pec, inoltre deve riportare la seguente dicitura: "notificazione ai sensi della legge n. 54 del 1994".

Se manca la predetta dicitura nell'oggetto della pec, la notifica non è nulla. E ciò laddove la consegna telematica dell'atto raggiunga lo scopo di conoscenza legale dell'atto stesso (Cass., S.U., nn. 7665/2016, 23620/2018, richiamata da Cass. civ., n. 8815/2020).

Perfezionamento delle notifica telematica e casella pec piena: La notifica si perfeziona:

  • per il notificante nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione da parte del sistema;
  • per il destinatario nel momento in cui viene generata la ricevuta di consegna da parte del sistema.

Cosa accade se la casella pec del destinatario è piena e arriva il relativo messaggio al notificante? Secondo la giurisprudenza tale ipotesi è da equipararsi a rifiuto del destinatario di ricevere la copia di un atto che si tenti di notificargli a mani proprie. Infatti il lasciare la casella di pec satura equivale a un preventivo rifiuto di ricevere notificazioni tramite di essa. Ne consegue che, in questo caso, l'atteggiamento di mancata liberazione della casella pec è equipollente a una consegna dell'atto (Cass. civ., n. 3164/2020). 

Le firme digitali e la mancata sottoscrizione: Le firme digitali ammesse che si equivalgono ai fini delle notifiche telematiche sono quelle di tipo CAdES e di tipo PAdES, che presentano le differenti estensioni ".p7m" e ".pdf" (Cass., S.U., n. 10266/2018, Cass., n. 30927/2018, richiamate da Cass. civ., n. 8815/2020).

La mancata sottoscrizione digitale da parte del difensore della copia di un atto notificato al convenuto telematicamente «non ne comporta la nullità se dalla copia stessa sia possibile desumere, sulla scorta degli elementi in essa contenuti, la provenienza da procuratore abilitato munito di mandato. Quel che infatti rileva, ai fini del raggiungimento dello scopo d'un atto affetto da nullità per difetto di sottoscrizione, è non già la sua conoscibilità, ma la sua riferibilità alla persona che ne appare l'autore (Cass., n. 11793/2018, richiamata da Cass. civ., n. 8815/2020 ). In particolare, non si verifica una nullità quando dalla copia dell'atto di citazione notificato, pur priva della firma del difensore, sia possibile desumere la provenienza dal procuratore abilitato»(Cass. civ., n. 8815/2020). In buona sostanza, con riferimento alle notifiche telematiche di un atto, opera, come su accennato, il principio della sanatoria della nullità se l'atto ha raggiunto il suo scopo, ex art. 156 c.p.c. (Cass., S.U, n. 7665/2016, Cass., n.n 20625/2017, 24568/2018, richiamate da Cass. civ., n. 8815/2020). 

 

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